Controlli e liti

La voltura della sola licenza del taxi non fa scattare la cessione d’azienda

di Massimo Romeo

La voltura della sola “ licenza-taxi” non è da qualificarsi come cessione d'azienda con conseguente tassazione proporzionale; ciò in quanto essa è solo una delle componenti dell'organizzazione aziendale che comprende anche l'autovettura, il tassametro, lo strumento radiofonico di radio taxi, componenti che, nel caso di specie, non sono state cedute.
Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia 1043/2019 del 07 marzo .
Il tema trattato nella sentenza in commento concerne una delle questioni che negli ultimi anni ha interessato la categoria dei tassisti e che ha riscontrato orientamenti giurisprudenziali oscillanti fra le “corti” di merito e quella suprema di legittimità : la tassazione della cessione della licenza taxi da qualificare o meno quale cessione d'azienda con imposta proporzionale ( registro).
Alla giurisprudenza di merito milanese (ex pluribus sent. ctp milano 1886/8/15 e 4249/17 ), che ha deciso per la non sussistenza di un'ipotesi di cessione d'azienda ( si veda anche il Quotidiano del Fisco del 05/07/2017), rispondeva , in senso difforme, la Corte di Cassazione che , con l'ordinanza 8769/2017, ha affermato il principio secondo cui il trasferimento della licenza taxi è equiparabile ad una cessione d'azienda e, pertanto, sconta l'imposta di registro alla stregua dei contratti verbali di trasferimento di azienda.
La Ctr lombarda abbraccia la citata giurisprudenza di merito con ulteriori argomentazioni a supporto dell'errata qualificazione della voltura della licenza taxi in cessione d'azienda; vediamo in dettaglio il caso affrontato e risolto in tal senso dai giudici regionali.
Il focus della controversia ruotava intorno ad una scrittura privata , riqualificata dall'Ufficio in “ cessione di attività di autista con auto pubblica” e tassata con imposta proporzionale di registro (3%); in tale scrittura uno dei ricorrenti cedeva all'altro ricorrente “ l'attività di autista con autopubblica con servizio da piazza (taxi) di cui alla licenza rilasciata dal Comune prestando assenso affinché potesse addivenire alla voltura della stessa”. La citata riqualificazione veniva motivata dall'Amministrazione Finanziaria sul presupposto che con il trasferimento della licenza viene trasferita la possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale, la quale diversamente non può essere svolta nonché che i ricorrenti fossero in possesso di tutti gli elementi per qualificare correttamente la cessione; i giudici di prime confermavano la tesi e l'operato erariale sostenendo che la scrittura privata de quo non avesse per oggetto una licenza (che è per definizione un provvedimento amministrativo “ ad personam”) bensì un'attività caratterizzata da un mezzo strumentale adibito al trasporto di persone, comunemente denominato taxi, col relativo avviamento che pure ne costituisce una componente economica apprezzabile, e quindi in sostanza, una piccola azienda idonea ad operare.
Il Collegio regionale decide di ribaltare il decisum di prime cure, accogliendo le doglianze degli appellanti; preliminarmente i giudici rammentano la nozione civilistica di azienda ( art. 2555 c.c.) ed in particolare i suoi presupposti ovvero l'organizzazione dei beni , da intendersi come il collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario , nonché la strumentalità per l'esercizio d'impresa , nel senso che se è configurabile un'impresa senza azienda, non appare invece possibile parlare di azienda al di fuori di un contesto di tipo imprenditoriale; pertanto la cessione d'azienda deve essere caratterizzata dall' onerosità della transazione (pattuizione di un corrispettivo dovuto dal cessionario) e dal trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda. Prendendo le mosse da tali considerazioni preliminari la Ctr osserva come, nel caso di specie, si fosse in presenza della voltura della sola “ licenza” che è una delle componenti dell'organizzazione aziendale comprendente anche l'autovettura , il tassametro, lo strumento radiofonico di radio taxi, componenti che non erano state cedute. Ad ulteriore supporto di ciò il Collegio giudicante sottolinea come il trasferimento della licenza è effettuato dall'autorità comunale, munita del potere di rilascio, su domanda del titolare e alla persona da lui indicata, previa verifica dei presupposti di legge e che, pertanto, ì1 trasferimento della licenza non rientra nella disponibilità negoziale delle parti.

Ctr Lombardia, sentenza 1043 del 9 marzo 2019

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