Controlli e liti

Prime case, il Governo dice «sì» ai vecchi espropri

di Marco Mobili e Giovanni Parente


Niente scudo sui «vecchi» pignoramenti di prime case. Equitalia può procedere alle espropriazioni se queste sono state avviate fino al 22 giugno dello scorso anno, data di entrata in vigore del "Dl del fare" (n. 69/2013). A precisarlo è la risposta del ministero dell'Economia (solo) letta dal sottosegretario, Enrico Zanetti, fornita ieri all'interrogazione del deputato Giovanni Paglia (Sel) in commissione Finanze alla Camera.
Le garanzie previste dal Dl del fare si applicano, quindi, solo dal momento di effettiva vigenza delle norme più favorevoli al contribuente. Il provvedimento varato dal Governo Letta ha inibito a Equitalia di procedere all'espropriazione se l'immobile è l'unico di proprietà del debitore a condizione che sia adibito ad uso abitativo e vi risieda anagraficamente e non si tratti di abitazioni di lusso e di quelli classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (villini e ville). Lo stesso divieto vale anche per gli altri immobili che non siano abitazione principale se il debito da riscuotere non supera i 120mila euro e se non è stata prima iscritta ipoteca o non sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione senza che l'importo dovuto non sia stato effettivamente pagato.
Equitalia aveva emanato una direttiva il 1° luglio 2013 per spiegare come avrebbe applicato le nuove misure. E sul punto ha spiegato che avrebbe chiesto agli «organi istituzionali» chiarimenti sull'applicazione al passato delle nuove disposizioni e che, in attesa di risposta, avrebbe sospeso le espropriazioni immobiliari in corso. Ora, però, la risposta del Mef precisa che l'esigenza di chiarimenti è stata superata alla luce della legge di conversione del Dl del fare (la legge 98/2013) che «non ha disposto alcuna deroga rispetto al principio dell'irretroattività». Tradotto in termini: non c'è nessuna previsione espressa per cui le nuove norme più favorevoli al contribuente si applichino anche per il passato. Una lettura, quindi, molto restrittiva in base alla quale un pignoramento di una prima casa effettuato, per esempio, il 21 giugno 2013 non sarebbe «protetto» dall'espropriazione mentre un pignoramento effettuato appena un giorno dopo lo sarebbe.
A tal proposito, la posizione del Mef cita l'articolo 11 delle preleggi (le disposizioni preliminari al Codice civile) che disciplina appunto la regola della non retroattività della legge: regola nei confronti della quale «in fase di conversione non è emersa né espressa né, tantomento, inequivoca indicazione contraria». Un principio giuridicamente corretto ma che fa emergere ancora una volta l'ennesima contraddizione del sistema fiscale italiano: quando c'è da "prendere", anche dal "passato", il Fisco deroga allo Statuto del contribuente e va all'incasso, quando c'è da dare si appella alle preleggi del Codice civile e all'irretroattività delle norme. Esempi recenti? L'aumento ex post dell'addizionale regionale Irpef nel 2011 o al ritorno della tassazione in Unico o nel 730 delle seconde case sfitte, tanto per citare un paio.
La risposta al question time (targata Economia ma messa a punto da Equitalia) precisa anche che il decreto del fare non ha introdotto un divieto generalizzato di promuovere l'azione esecutiva sull'unica casa di proprietà e in cui il debitore risiede anagraficamente. Il divieto riguarda esclusivamente «l'agente della riscossione lasciando, tra l'altro, a quest'ultimo la facoltà di intervenire sempre e comunque nell'azione esecutiva promossa da un altro creditore». Quindi se, sempre a titolo di esempio, a muoversi fosse una banca per la rata del mutuo non pagata, qualora il diretto interessato avesse anche debiti tributari Equitalia potrebbe "inserirsi".
Su un altro fronte, però, va ricordato come resta possibile ancora aderire alla sanatoria delle cartelle o degli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 ottobre 2013. A ricordarlo è una nota di Equitalia che ricorda come sia operativa la proroga della rottamazione dei ruoli fino al prossimo 31 maggio inserita nel Dl salva-Roma ter. Cambiano le date (la riscossione resterà sospesa fino al 15 giugno 2014 e la conferma di estinzione del debito arriverà entro il 31 ottobre 2014) ma regole e procedura restano esattamente le stesse. Lo sconto per chi deciderà di aderire riguarderà esclusivamente gli interesse di mora e da ritardata iscrizione a ruolo ma per ottenerlo bisognerà pagare l'importo dovuto in un'unica soluzione senza nessuna possibilità di rateizzazione.

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