Contabilità

Cooperative, prevalenza misurata per «derivazione»

di Franco Roscini Vitali

L’approccio più corretto per la misurazione della prevalenza nelle società cooperative è costituito dal principio di derivazione.

È questo, in sintesi, il contenuto del documento congiunto emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e da Alleanza delle cooperative italiane.

Gli articoli 2512 e 2513 del Codice civile dettano i criteri, destinati alle cooperative a mutualità prevalente, per la definizione della prevalenza prevedendo che i ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci devono essere superiori al 50% del totale degli stessi: il riferimento è all’articolo 2425 del Codice civile che detta lo schema di conto economico, precisamente alla voce A.1 dello stesso.

Inoltre, il costo del lavoro dei soci, iscritto nella voce B.9 dello schema, deve essere superiore al 50% del totale; medesima percentuale di prevalenza per i servizi ricevuti dai soci, iscritti nella voce B.7 e per il costo di acquisto delle merci o materie prime acquistate o conferite iscritte nella voce B.6.

L’eliminazione della parte straordinaria del conto economico, a decorrere dai bilanci 2016, può comportare impatti sul calcolo della percentuale di prevalenza.

La soluzione contenuta nel documento implica che la misurazione della prevalenza sia effettuata, innanzi tutto, sulla base del principio di derivazione dei dati dallo schema di conto economico: unica deroga riguarda l’esclusione dalle voci di riferimento di componenti positivi/negativi non attinenti allo scambio mutualistico.

Tale deroga discende dall’applicazione del principio, costituito dallo scopo mutualistico sancito dagli articoli 2511 e 2512, che contraddistingue le società cooperative da quelle lucrative.

In sostanza, dalle disposizioni citate, nonchè dall’articolo 2513 discende che il calcolo della prevalenza deve essere effettuato in concorso tra due principi: quello di derivazione dei dati del bilancio, e quello di omogeneità mutualistica, al fine di escludere dal calcolo tutti i componenti non attinenti allo scambio mutualistico.

In concreto, le correzioni degli errori non rilevanti attinenti allo scambio mutualistico che, dai bilanci 2016 sono contabilizzate quali sopravvenienze attive/passive, rilevano ai fini del calcolo della prevalenza se contabilizzate nelle voci di riferimento per la stessa.

Al contrario, le correzioni di errori rilevanti non sono computate ai fini del calcolo della prevalenza, perché contabilizzate rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto (principio contabile Oic 29).

Questa soluzione non rende necessario analizzare le singole schede contabili al fine di individuare quelle poste che, antecedentemente all’entrata in vigore del decreto 139/15, sarebbero state contabilizzate nell’area straordinaria.

In sostanza, il principio di derivazione è quindi applicabile, ai fini del calcolo della prevalenza, anche con riferimento agli errori contabili.

Inoltre, anche i cambiamenti di principi contabili non rilevano ai fini del calcolo della prevalenza perché contabilizzati a rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto (Oic 29).

Con riferimento a plusvalenze/minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie, non vi sono modifiche rispetto al passato: in precedenza erano classificate nell’area E del conto economico, mentre ora sono contabilizzate nelle voci A.5 e B.14, sempre voci irrilevanti ai fini della prevalenza.

Medesimo discorso per plus/minusvalenze derivanti da alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali.

Infine, il documento sintetizza l’impatto sul calcolo della prevalenza per le diverse tipologie di cooperative.

Per quelle che svolgono l’attività prevalentemente in favore dei soci, che misurano la percentuale dello scambio mutualistico sulla base della voce A.1 del conto economico, rilevano anche resi, sconti e abbuoni relativi a esercizi precedenti contabilizzate in tale voce, mentre non rilevano eventuali componenti ivi contabilizzate non attinenti allo scambio mutualistico.

Per le cooperative che si avvalgono delle prestazioni dei soci, rilevano le rettifiche contabilizzate nelle voci B.9 relativa al costo del personale e B.7 relativa ai servizi, mentre non rilevano gli oneri di ristrutturazione aziendale riferibili a costi del personale, perchè relativi a operazioni non ricorrenti illustrate nel numero 13 della nota integrativa.

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