Imposte

Deducibile la sponsorizzazione all'associazione dilettantistica

di Rosanna Acierno

Le erogazioni in denaro o in natura di importo non superiore a 200mila euro annui effettuate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche sono sempre integralmente deducibili. Per tali corrispettivi, infatti, si applica la presunzione assoluta di inerenza del costo. È quanto emerge dalla sentenza 423/1/2014 della Ctp Pisa.
La pronuncia trae origine da una verifica nei confronti di una Srl, durante la quale è stata richiesta la documentazione contabile relativa alle spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuate nel 2006 e nel 2007.
L'ufficio non ha ritenuto sufficientemente provata l'inerenza dei costi di pubblicità rispetto all'attività svolta dalla Srl e ha notificato un accertamento per ciascun anno recuperando a tassazione le erogazioni dedotte.
La Srl ha impugnato gli atti di accertamento in commissione tributaria provinciale e ha contestato l'illegittimità in quanto i costi contestati riguardavano erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche che con i propri atleti partecipavano a manifestazioni a livello nazionale e con le quali aveva stipulato contratti di pubblicità.
Dal canto suo, l'amministrazione finanziaria ha difeso il proprio operato e ha fatto rilevare che non i contratti di sponsorizzazione non avevano data certa e che non era stata prodotta alcuna prova circa l'incidenza della pubblicità fatta attraverso le associazioni sportive dilettantistiche sull'attività svolta dalla stessa Srl erogante.
Nell'accogliere il ricorso, il collegio pisano ha innanzitutto precisato che - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - per la deducibilità di un costo di pubblicità deve essere comunque provata la correlazione tra la stessa pubblicità e l'attività svolta dal soggetto che ne sostiene i costi, nonché l'effettivo incremento commerciale. Qualora, infatti, non vengano provati né la correlazione né l'incremento, i costi sostenuti rientrano tra le spese di rappresentanza e non di pubblicità (Cassazione, ordinanza 3433/2012).
E a tal proposito, ad avviso dei magistrati tributari di primo grado, la Srl ricorrente ha provato l'effettivo incremento di ricavi che ha conseguito a seguito delle erogazioni liberali alle associazioni sportive. In ogni caso, secondo il collegio giudicante, anche se la giurisprudenza di legittimità impone dei rigorosi limiti di valutazione circa l'inerenza del costo, occorre tener presente che il legislatore ha stabilito che le erogazioni in denaro o in natura fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per chi le effettua spesa di pubblicità volta alla promozione della sua immagine o dei suoi prodotti (articolo 90, comma 8, della legge 289/2002).
Nei casi di erogazioni fino a 200mila euro vige, pertanto, il principio di presunzione assoluta di inerenza del costo sostenuto e, dunque, della sua integrale deducibilità, per il solo fatto che il contratto di pubblicità è stato stipulato non con una normale impresa ma con un'associazione sportiva dilettantistica.

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