Controlli e liti

Niente sequestro conservativo sui beni già «bloccati»

di Antonino Porracciolo

No al sequestro conservativo se i beni del contribuente sono già gravati da un altro provvedimento cautelare. Lo afferma la sentenza 248/1/2013 della Ctp di Genova.
L'Agenzia aveva chiesto al presidente della Commissione ligure di essere autorizzata a eseguire, in base all'articolo 22 del Dlgs 472/1997, il sequestro di beni di un soggetto a cui erano stati notificati otto avvisi di accertamento, alcuni dei quali non impugnati. A fondamento dell'istanza, si affermava il pericolo che i beni in questione potessero essere alienati o sottratti. La domanda era stata però rigettata, perché il patrimonio del contribuente era già sottoposto a vincoli reali e a un altro sequestro che - secondo il provvedimento presidenziale - escludevano il rischio di perdere la garanzia del credito.
Il Fisco, allora, ha proposto reclamo al collegio, sostenendo che alcuni degli atti impositivi erano divenuti definitivi per mancata impugnazione, sicché il merito della controversia era «ormai escluso dalla materia (anche potenziale) del contendere». Ha, inoltre, dedotto che i beni del contribuente erano insufficienti a onorare il debito erariale, e comunque, trattandosi di autoveicoli, potevano essere facilmente trasferiti in luoghi poi non individuabili.
Secondo la Ctp Genova, però, per la concessione del sequestro non basta il fumus boni iuris della pretesa sostanziale, e cioè il fatto che alcuni accertamenti erano ormai definitivi. È necessario anche il periculum in mora attuale e desumibile da dati oggettivi, come, per esempio, la «dismissione, da parte del debitore, di beni facenti parte del suo patrimonio». Nella vicenda in esame, il collegio ribadisce che i beni del contribuente erano già stati colpiti da altre misure, e dunque l'Agenzia non era esposta al rischio di essere privata delle garanzie. Infine, i giudici osservano che, in ogni caso, la ricorrente non aveva provato mutamenti nel patrimonio del contribuente «né tentativi di depauperamento».
La pronuncia si pone in linea con i precedenti di merito. La Ctp di Vicenza (sentenza 29/1/2007), infatti, ha affermato che la sussistenza del periculum richiesta dall'articolo 22 del Dlgs 472/1997 «appare fortemente dubbia» quando nessun elemento che induca il sospetto di compimento di atti di disposizione patrimoniale risulti allegato dall'ufficio, che basi la richiesta sull'indice di solvibilità ricavato da elementi del bilancio societario.

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