Controlli e liti

La rinuncia all'eredità non è abuso del diritto

di Francesco Falcone

Non c'è abuso del diritto se il figlio rinuncia all'eredità dopo la notifica dell'accertamento emesso a carico del padre deceduto. Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse stato mai chiamato. Di conseguenza, l'atto di accertamento non impugnato per questo motivo non può diventare definitivo nei suoi confronti. A precisarlo è la sentenza 163/10/2014 della Ctp Genova.
La controversia scaturisce da un avviso di accertamento notificato a una donna il 6 dicembre 2010 ma emesso a carico del padre defunto a febbraio dello stesso anno. Il 9 dicembre è stata formalizzata la rinuncia all'eredità, che la figlia ha portato a conoscenza dell'agenzia delle Entrate con contestuale istanza di annullamento in via di autotutela. Nessuna risposta è stata data all'istanza di annullamento, anzi la donna si è vista notificare prima una cartella di pagamento e a seguire un'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà.
La donna ha presentato ricorso in Ctp contro quest'ultimo atto, sollevando un problema di carenza di legittimazione passiva e di insussitenza della pretesa tributaria in quanto tutti i coeredi avevano rinunciato all'eredità del defunto ben prima dell'iscrizione a ruolo, della notifica della cartella esattoriale e della iscrizione di ipoteca.
L'agenzia delle Entrate, tra le altre eccezioni, ha sollevato la non opponibilità della rinunzia per essere diventato definitivo l'accertamento a seguito di mancata impugnazione. Inoltre l'ufficio ha chiesto ai giudici la dichiarazione di inefficacia della rinuncia all'eredità interposta dalla ricorrente in quanto, a suo avviso, configurava un'ipotesi di abuso del diritto: le tempistiche con le quali era stata proposta rendevano, infatti, evidente la strumentalità della rinuncia.
La Ctp ha accolto il ricorso della contribuente. I giudici non hanno ritenuto condivisibili le ragioni del Fisco in quanto tendenti a svuotare di ogni contenuto l'istituto della rinuncia ritenendola strumentale e concretizzante un abuso del diritto. Se una tale eccezione fosse stata accolta, le norme del Codice civile sull'istituto sarebbero state svuotate.
Né, secondo il ragionamento della sentenza, l'accertamento si poteva considerare definitivo perché non impugnato. Alla luce dell'articolo 521 del Codice civile, infatti, la rinuncia fa perdere la qualità di erede e, di riflesso, la titolarità dei rapporti giuridici, anche di natura tributaria che fanno capo al defunto. Pertanto, il collegio genovese ritiene che nessuna impugnazione può essere effettuata dal rinunciante in quanto diverrebbe un atto di disposizione, in netto contrasto con la rinuncia.

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