Controlli e liti

Esenzione Imu dei consorzi con il nodo dei soci privati

di Luigi Lovecchio

Gli immobili dei consorzi di sviluppo industriale sono esenti da Imu a condizione che ciascun socio del consorzio sia soggettivamente esente dal tributo comunale. Lo ha stabilito la sentenza 10817/9/2018 della Ctr Campania, sezione staccata di Salerno (presidente e relatore Pagano).

La lite parte da un consorzio Asi che ha impugnato un avviso di accertamento emesso ai fini Imu, relativo agli immobili posseduti, sostenendo che questi beni avrebbero dovuto essere considerati esenti da imposta, in base all’articolo 7 del decreto legislativo 504/92, perché di proprietà di un ente pubblico, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali. La Ctp ha respinto il ricorso e il consorzio ha presentato appello.

Il Comune resistente ha obiettato, sia in primo che in secondo grado, che l’esenzione non poteva essere riconosciuta sia perché il consorzio aveva qualifica di ente pubblico economico, sia perché nella compagine sociale era presente un istituto di credito, soggetto non esente da Imu.

La Ctr ha respinto l’appello, aderendo alla tesi del Comune e osservando che l’esenzione da imposta spetta solo se tutti i soci del consorzio sono esenti da Imu.

Il collegio ha richiamato l’ordinanza 26575/2018 della Cassazione che ha affrontato un caso identico. In questa pronuncia, i giudici hanno applicato la norma interpretativa contenuta nell’articolo 31, comma 18, legge 289/2002, per cui l’esenzione prevista nell’articolo 7, lettera a), del decreto legislativo 504/92 «si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione». Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, la presenza sempre di un soggetto non esente nella compagine sociale ha impedito l’applicazione dell’esenzione.

Va ricordato però che l’articolo 7, lettera a), del decreto legislativo 504/92 non è stato espressamente richiamato nella disciplina dell’Imu. È infatti l’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 23/2011 a disporre l’esenzione degli immobili dello Stato e degli altri enti territoriali, senza tuttavia riprodurre integralmente la previsione precedente. Così, le Camere di commercio, che nel regime Ici erano esenti, sono ora assoggettate a Imu, in quanto non richiamate nella nuova disposizione. Non sembra quindi che si possa automaticamente applicare, in ambito Imu, la norma interpretativa contenuta nell’articolo 31, legge 289/2002, che richiama per l’appunto una previsione non recepita nel nuovo tributo patrimoniale. Tanto, nonostante il contrario avviso espresso dal Mef nella circolare 3 del 2012.

In ogni caso, l’articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 menziona solo i consorzi tra Stato, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane. Per i consorzi costituiti anche con soggetti diversi da questi enti, dunque, non sembra che possa essere invocata l’esenzione da imposta.

Ctr Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza 10817/9/2018

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