Professione

Eredità cross-border con l’incognita della legge applicabile

di Alessandro Galimberti

Nonostante il Regolamento europeo sulle successioni (650/2012 Brussels IV, in vigore da agosto 2015 ma non recepito da Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) e l’entrata in vigore, il 29 gennaio scorso, del Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi e del partenariato civile, l’eredità cross-border continua a presentare grandi problemi di gestione. A rendere di estrema attualità il tema non sono solo i numeri (oltre 500mila italiani sono di fatto domiciliati oltremanica, altrettanti sparsi per l’Europa, e decine di migliaia di stranieri con asset importanti sono oggi “attratti” in Italia), ma soprattutto le oggettive difficoltà di integrazione di sistemi giuridici e di interoperatività delle norme.

Se ne è parlato ieri a Milano in un convegno internazionale organizzato da Step /Cross border estate e ospitato da Dla Piper, un confronto operativo tra giuristi italiani, britannici, svizzeri, del Principato di Monaco e una rappresentanza del Notariato italiano. I principali problemi di gestione pratica delle successioni cross-border, soprattutto in materia immobiliare, riguardano la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, i documenti riconosciuti, in un contesto di sistemi giuridici non sovrapponibili, non solo per la storica bipartizione common/civil law, ma anche per l’incalzare della tradizione della Sharia, a sua volta sunnita o sciita. A cascata i temi toccano le definizioni, a cominciare dal significato dell’anglicismo «estate», dalla libertà e capacità testamentarie, alla differenza di regimi (la “legittima” per esempio non è prevista in Uk) e di condizioni (l’«accettazione» è una prerogativa italiana). Quando poi, nel caso di successione “attiva” su più paesi, si verificano conflitti tra sistemi legali, scatta l’armonizzazione di Brussels IV (che però esclude le isole britanniche e la Danimarca), che considera la successione nel suo insieme e con riguardo alla localizzazione dei beni, individua un’unica autorità, un’unica legge e il mutuo riconoscimento delle decisioni.

Regole, queste, che governano la trasmissione ereditaria - ma non gli aspetti fiscali, che viaggiano su un binario separato - e che però possono essere “prevenute” con una pianificazione fatta per tempo per permettere - tra l’altro - al disponente anche la scelta della legge applicabile. Con effetti collaterali tutt’altro che insignificanti, considerato per esempio che l’italianissimo istituto della «legittima» può essere disapplicato (scegliendo un altro regime normativo), poiché l’articolo 565 del codice civile non è considerata dal regolatore una norma di «ordine pubblico».

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