Controlli e liti

Nell’elenco europeo giurisdizioni assenti da quello italiano

di Marco Piazza

La lista europea dei Paesi non collaborativi comprende, dopo l’ultimo aggiornamento, Samoa Americane (Usa), Barbados, Guam (Usa), Samoa, Trinidad e Tobago, Us Isole Vergini (Usa), Aruba, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Isole Marshall, Oman, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu.

La lista è basata su tre indicatori di rischio: carenze nella trasparenza amministrativa e nello scambio d’informazione su richiesta e automatico; esistenza di regimi fiscali preferenziali; esistenza di un sistema privo di imposte sul reddito delle società o con imposte sul reddito pari a zero.

Un’attività di monitoraggio simile a quella compiuta dalle autorità europee viene svolta a livello Ocse dal Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes, ma soltanto con riferimento alla trasparenza e allo scambio di informazioni. Il forum effettua revisioni periodiche in seguito alle quali classifica gli Stati che hanno deciso di aderirvi (attualmente 156) in classi: compliant (fra cui Italia, Francia, Svezia, Finlandia e Spagna); largely compliant (fra cui Germania, Regno Unito, Olanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Stati Uniti e Svizzera), provisionally largely compliant, partially compliant, provisionally partially compliant e non compliant (Trindad e Tobago). L’ultimo rapporto è di novembre 2018.

In Italia è in vigore una white list (Dm 4 settembre 1996) con i Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni. La white list stabilisce quando un non residente abbia diritto di fruire dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei titoli pubblici e di quelli quotati o di alcune altre tipologie di redditi di capitali e di redditi diversi prodotti in Italia o non sia soggetto ad alcune presunzioni.

Assume rilevanza anche perché persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia che detengono partecipazioni in società estere localizzate in Paesi “non collaborativi” devono indicare nel quadro RW il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società.

Otto dei Paesi black list secondo la Ue sono considerati white list dal Dm 4 settembre 1996. Di questi, nel rapporto del Global forum, Trinidad e Tobago è considerato totalmente «non compliant» rispetto agli standard di trasparenza, mentre Samoa e gli Emirati Arabi Uniti sono considerati solo «provisionally largely compliant». I criteri con cui è stata stilata la white list italiana sono illustrati nel preambolo al Dm 23 marzo 2017. Per Barbados, Emirati Arabi Uniti, Oman e Trinidad e Tobago l’inclusione è giustificabile per il fatto che con questi Paesi è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Con Andorra e Bermude c’è un accordo per lo scambio di informazioni. Ma Paesi come Nauru, Niue, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay sono nella white list senza che esista alcun accordo bilaterale. L’unico motivo per cui è giustificabile la loro inclusione è che hanno aderito alla convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi Ocse e che quindi si sono impegnati a partecipare allo scambio automatico di informazioni.

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