Controlli e liti

La società estera senza addetti «condanna» Dolce e Gabbana

di Giovanni Negri


A suo modo un caso "classico" di esterovestizione. La Corte d'appello di Milano, nelle motivazione della sentenza che ha condannato, tra gli altri, gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a 1 anno e 6 mesi di reclusione per avere omesso di presentare dichiarazione dei redditi ai fini Ires e Iva nel periodo 2004-2006. Per i giudici la collocazione in Lussemburgo della società Gado, deputata alla gestione di marchi della maison, risponde a un disegno chiaro di evasione dell'obbligo tributario. Un disegno criminale, rispetto al quale la buona fede dei 2 stilisti non è, sottolinea la sentenza, credibile. «La natura del progetto – scrivono i giudici della seconda sezione penale – gli interessi economici sottostanti, la collaborazione organizzata del management italiano, che interloquiva costantemente con loro, rappresentano elementi da leggersi in chiave accusatoria, tanto più che proprio gli stilisti erano i soggetti che, sul piano del guadagno economico, venivano a beneficiare dell'operazione non più come proprietà in parti uguali dei marchi, ma comunque titolari in misura qualificata dei profitti tutelati dalla riorganizziamone del gruppo societario».
Per arrivare al verdetto di condanna, la Corte d'appello ha valorizzato una serie di elementi, tenendo presente, in punta di diritto, che l'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce, come criterio principale, l'assoggettamento a imposta degli enti commerciali che hanno la residenza fiscale in Italia. E si considerano fiscalmente in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno avuto la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
Dopo avere sgombrato il campo dalla tesi difensiva che faceva leva sulla libertà di stabilimento, facendo notare che, in questo caso, si tratta piuttosto di un'operazione di aggiramento degli obblighi di dichiarazione attraverso collocazione fittizia all'estero della società, la sentenza si sofferma a chiarire come, in realtà la sede dell'amministrazione, il nucleo direzionale e il luogo dove veniva esercitata l'attività principale per la realizzazione degli scopi societari di Gado andava sempre individuato in Italia e, in particolare, nel luogo nel quale era gestita la Dolce & Gabbana srl. Gado, infatti, era detenuta al 100& dalla Gado Luxemburg Srl a sua volta controllata dalla holding italiana Dolce 6 Gabbana srl.
In particolare, la Corte d'appello di Milano mette in luce la sovrapponibilità dei soggetti che in sede di cessione dei marchi avevano trattato per conto dei cedenti e della società cessionaria. La tenuta della contabilità di Gado inoltre non poteva contare su organizzazione propria neppure per quanto riguarda la limitata attività svolta in Lussemburgo. Nessun dipendente poi era stato assunto dalla società, nel 2004-2005, «pur ricevendo le royalties dalle licenziatarie e provvedendo a pagare il prezzo della cessione ai 2 stilisti tramite la società di domiciliazione alla quale era stata conferita una delega per i pagamenti».
Ma criticità riguardano anche l'oggetto sociale: Gado acquistava dai precedenti titolari i marchi, successivamente ne concedeva a Dolce & Gabbana srl (in esclusiva a fronte di pagamento di royalties) il diritto di sfruttamento con possibilità di sub licenza. «Quindi la libertà di scegliere le modalità di gestione del marchio, che costituisce l'essenza del diritto di proprietà non era stata esercitata da Gado».

La sentenza della Corte d'appello di Milano

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©