Controlli e liti

Stop all’avviso se deriva da un invito a comparire «digitale» prima del 26 gennaio 2018

immagine non disponibile

di Antonio Zappi

Gli inviti a comparire e le richieste di esibizione documentali, formulate dal Fisco nei confronti del contribuente ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 600/73, sono atti ispettivi e di controllo fiscale. Poiché il Codice dell'amministrazione digitale (Cad), nella versione vigente fino al 26 gennaio 2018, escludeva espressamente dal proprio campo di applicazione proprio le attività ispettive e di controllo fiscale, è viziato da illegittimità derivata un accertamento che trova origine in un invito firmato digitalmente notificato a mezzo Pec in palese violazione dell’articolo 2, comma 6 del Dlgs 82/2005, in quanto tale avviso promana da un atto istruttorio giuridicamente inesistente. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Ctp di Padova con la sentenza 23/1/19 (pres. Albertin, rel. Salsi), depositata il 4 febbraio 2019.
Per i giudici veneti, il Dpr 600/1973 disciplina in maniera precisa il complesso iter per la formazione della pretesa tributaria individuando negli articoli da 32 a 37 gli atti ispettivi e di controllo fiscale da ritenere giuridicamente inesistenti se firmati digitalmente, atteso il fatto che, fino alle modifiche apportate al Cad dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del Dlgs 217/2017, il comma 6, dell’articolo 2 del Dlgs 82/2005 espressamente disponeva che: «Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (…)».
Diversamente, la norma in vigore dal 27 gennaio ha visto aggiungersi al citato articolo 2 anche il comma 6-bis che, testualmente, recita: «Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale».
Ora, quindi, se il legislatore ha avvertito l’esigenza di far rientrare gli inviti a comparire e le richieste documentali nel perimetro del Cad solo con la modifica normativa, per il collegio patavino almeno fino ad allora tali atti non potevano essere prodotti in formato digitale e, quindi, va considerato illegittimo un avviso di accertamento emesso sulla base di una documentazione istruttoria acquisita tramite un’attività ispettiva “digitale”, attesa l’inapplicabilità in tale ambito del Dlgs 82/2005.
Qualora l’interpretazione fornita dalla Ctp di Padova dovesse consolidarsi, risulterebbero a rischio di inesistenza giuridica tutti gli avvisi per i quali nel ricorso introduttivo fosse stata eccepita l’illegittimità degli atti ispettivi prodromici all’accertamento tributario formalizzati con modalità digitale, almeno relativamente alle richieste istruttorie notificate fino al 26 gennaio 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©