Controlli e liti

Equitalia torna in campo

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di Luigi Lovecchio

Dal 16 giugno riprendono le attività esecutive di Equitalia. Viene meno, infatti, il 15 giugno la moratoria disposta dalla disciplina sulla rottamazione dei ruoli, che poteva essere richiesta dai contribuenti fino al 3 giugno. La proroga di questo termine è stata prevista con la legge 68/14. Ciò comporta la possibilità di attivare sia le azioni cautelari (fermo amministrativo e ipoteca) sia quelle propriamente esecutive (pignoramenti mobiliari e immobiliari).
Pignoramenti immobiliari
Per quanto riguarda i pignoramenti immobiliari, va ricordato il ripensamento di Equitalia sulla possibilità di applicare retroattivamente i nuovi limiti del decreto del fare (decreto legge 69/13), più favorevoli al contribuente. Con la risposta a un'interrogazione parlamentare del 7 maggio si è infatti precisato che per i pignoramenti già notificati al 22 giugno 2013 valgono le vecchie regole, che non prevedono alcuna tutela per l'abitazione principale. Per le espropriazioni successive, invece, va ricordato che la casa dove il debitore risiede anagraficamente non può essere pignorata al ricorrere di queste condizioni:
• si tratta di un immobile a destinazione catastale abitativa non qualificabile come bene di lusso né classificato come A8 (ville) o A9 (castelli);
• è l'unico bene posseduto dal debitore, senza che rilevino allo scopo eventuali pertinenze.
Data la lettera della norma, la presenza di un altro bene di proprietà, anche un terreno agricolo, seppure posseduto pro quota, dovrebbe essere di ostacolo all'applicazione della "copertura" di legge. L'agente della riscossione conserva, comunque, il potere di intervenire sui pignoramenti immobiliari attivati da terzi.
Per promuovere le procedure di esproprio, inoltre, è necessario che il debito affidato all'agente della riscossione superi 120mila euro e che siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.
Con riferimento ai pignoramenti mobiliari si è ancora in attesa del decreto delle Finanze che dovrebbe approvare un "paniere" di beni essenziali per i quali opererà il divieto di espropriazione.
Fermo e ipoteca
L'ipoteca sui beni immobili del debitore è ammessa se il debito a ruolo è almeno pari a 20mila euro. L'iscrizione del vincolo deve essere sempre preceduta dalla notifica dell'intimazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni. In difetto, si è dell'avviso che l'ipoteca sia annullabile.
Per quanto riguarda il fermo amministrativo dei veicoli, questo è attivato con la notifica di un preavviso di fermo, contenente l'invito a pagare le somme dovute entro 30 giorni. In caso di inadempienza del contribuente, il fermo è apposto senza ulteriore comunicazione da parte dell'agente della riscossione.
Un'importante novità è rappresentata dal fatto che il contribuente può dimostrare, sempre entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso, la condizione di «strumentalità» del veicolo. Non è chiaro però che cosa si intenda per «veicolo strumentale». Le possibilità sono due. Si adotta la nozione di bene strumentale definita ai fini del Tuir, oppure si equipara tale condizione a quella di «bene indispensabile» per l'attività commerciale o professionale. Questa seconda opzione è preferibile, anche se non è supportata sotto il profilo letterale. In quest'ottica, infatti, si otterrebbe il risultato di vietare l'apposizione di vincoli su beni che, in fase esecutiva, possono essere pignorati solo entro un quinto del loro valore. I beni indispensabili, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, sono quelli essenziali per lo svolgimento dell'attività, che non possono essere sostituiti da altri beni presenti in azienda (per esempio, l'unica auto dell'agente di commercio).

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