Controlli e liti

Per i Pvc con quantificazione degli importi richiesta preventiva alle Entrate

di Antonio Zappi

La definizione agevolata dei Pvc postula la presenza all’interno del processo verbale di risultanze elaborate in maniera compiuta e di elementi sufficientemente idonei a determinare il maggiore imponibile e la maggiore imposta correlata ai rilievi formulati. Presupposto per l’accesso alla definizione agevolata è quindi che, con riferimento alle violazioni constatate definibili, il Pvc evidenzi un contenuto minimo necessario che consenta al contribuente di determinare autonomamente gli importi da dichiarare e da versare ai fini della procedura di regolarizzazione. Ne deriva che la definizione agevolata è ammessa se nel processo verbale sono constatati rilievi che offrono «elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti». È quanto emerge dalla circolare 7/E/2019 ( clicca qui per consultarla ).

Al riguardo, non vi è alcun dubbio che la stragrande maggioranza dei verbali che chiudono le operazioni di verifica formalizzano puntualmente la contestazione dei rilievi inerenti alla maggiore pretesa fiscale e all’irrogazione delle sanzioni, indicano una progressiva e numerata serie dei rilievi per settore impositivo ed elencano le violazioni contestate, nonché gli importi di quanto sottratto a tassazione.

In altri casi, invece, detto atto contiene solamente proposte di recupero a tassazione per l’ente impositore (le cosiddette segnalazioni) il quale, quindi, non potrà non esperire ulteriori attività istruttorie prima di poter tradurre nell’accertamento i rilievi contestati. In questo caso, la circolare afferma chiaramente che la sanatoria dei Pvc non è perfezionabile.

C’è, tuttavia, un ulteriore caso. Infatti, i verbali redatti in base all’articolo 24 della legge 4/1929 sono atti che non prevedono una forma tipizzata e, pur spesso compilati con format standard, sono anche liberamente modificabili dai funzionari verbalizzanti. L’esperienza operativa, allora, insegna che a volte ai contribuenti sono consegnati dei Pvc «ibridi» (ad esempio nei controlli finalizzati alla regolarità degli studi di settore o delle rimanenze finali), vale a dire verbali che contengono veri e propri rilievi, che contengono elementi sufficientemente idonei a determinare puntualmente il maggiore imponibile e la maggiore imposta correlata ai rilievi formulati, ma che non quantificano espressamente l’importo dei rilievi stessi.

In altri termini, non si limitano a segnalare un fatto suscettibile di accertamento all’ente impositore, ma formalizzano un vero e proprio rilievo tecnicamente accertabile “per relationem” dagli uffici stessi, tant’è che in questi casi è stato anche ammesso il ravvedimento operoso del verbale, calcolato sulla base dell’imponibile desumibile dai rilievi.
In caso allora di Pvc «atipico», onde prevenire ipotesi di contenzioso sulla sanatoria, appare utile contattare gli uffici delle Entrate che, in base al del punto 7 del provvedimento 17776/2019, forniranno assistenza per una corretta definizione agevolata.

Gli approfondimenti

Le regole della definizione agevolata dei pvc (clicca qui per consultarlo)
di Dario Deotto
Tratto da Condono 24 (www.condono24.com)

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