Imposte

Iva detraibile per l’unica operazione compiuta da una società anche se è «estranea» all’attività

di Sara Mecca


È detraibile l'Iva dell'unica operazione compiuta da una società anche quando non sia direttamente collegata all'attività dichiarata ed esercitata.
È sufficiente che sia inerente e potenzialmente destinata all'esercizio dell'impresa commerciale.
Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 25777 /2014, depositata ieri.
L'agenzia delle Entrate negava ad una società contribuente il rimborso dell'Iva relativa all'acquisto di un immobile. In particolare, i verificatori ritenevano che fosse assente il presupposto dello svolgimento di attività di impresa.
La contribuente si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale competente che accoglieva il ricorso. La sentenza veniva confermata anche dalla Ctr, adita dall'ufficio.
In particolare, i giudici del merito aderivano all'ipotesi prospettata dalla difesa della ricorrente per cui l'impresa c'era sempre stata, se pur con un mutamento dell'oggetto sociale. L'assenza di beni strumentali di proprietà della società era irrilevante, potendo essa esercitare l'attività stessa anche con beni concessi in godimento da terzi.
L'Agenzia ha così proposto ricorso per Cassazione rilevando un vizio di motivazione della pronuncia di secondo grado.
I giudici di legittimità hanno accolto solo parzialmente il ricorso del fisco, richiamando alcuni principi già affermati dalla Cassazione in tema di detrazione Iva.
Preliminarmente è stato precisato che la mancanza di beni strumentali non preclude l'esercizio di attività, tenuto conto che la stessa può essere esercitata usufruendo di beni in affitto, concessi in uso e così via.
Poi, i giudici ricordano che il diritto alla detrazione Iva presuppone la verifica dell'inerenza e della strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.
Va così verificato che vi sia una corrispondenza della destinazione del bene acquistato rispetto all'attività produttiva o commerciale, riscontrando che per le caratteristiche oggettive o per le concrete modalità di impiego il bene stesso possa ritenersi direttamente strumentale, funzionale ovvero necessario all'impresa.
Tuttavia, deve esserci la prova concreta dell'esercizio dell'attività imprenditoriale in modo continuativo e stabile. Questa valutazione è lasciata al giudice di merito, il quale deve così desumere la sussistenza di un'attività economica d'impresa ed il conseguente diritto alla detrazione dell'Iva.
La Corte, poi, ricorda che l'articolo 19, comma 1, del Dpr 633/72 consente all'imprenditore di portare in detrazione l'imposta pagata per l'acquisto di un bene, anche se si tratti di un'operazione isolata, purché fornisca la prova dell'inerenza di tale operazione all'attività di impresa.
Alla luce di tutti questi principi, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso del fisco, rinviando ad altra sezione della Ctr che dovrà valutare, ai fini della detraibilità dell'Iva, se ricorra effettivamente ed in concreto l'esercizio di un'impresa commerciale munita dei caratteri della professionalità e dell'abitualità, tenendo che, in astratto, anche un'operazione isolata può rivestire tali caratteristiche, purché si provi l'inerenza dell'operazione.

La sentenza della Cassazione

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