Adempimenti

Rettifiche di valore su crediti in «RF»

di Marco Piazza e Antonella Scagliarini

Gli enti creditizi si trovano per la prima volta a fare i conti con la rappresentazione in Unico 2014 redditi 2013 delle rettifiche di valore su crediti (perdite e svalutazioni) in base alla nuova versione dell'articolo 106, comma 3 del Testo unico (si veda la circolare delle Entrate n. 14/E del 4 giugno 2014).
Seguendo quanto contenuto nelle istruzioni ministeriali a Unico 2014, fra le variazioni in aumento (rigo RF25, colonna 2) si evidenzia l'intero ammontare delle svalutazioni e delle perdite su crediti da dedurre in cinque quote costanti (a partire dal 2013), mentre la relativa quota di deduzione (pari a 1/5) è rappresentata nell'ambito del rigo RF41.
I 5/5 esposti al rigo RF25, colonna 2 si riferiscono alle se-guenti fattispecie:
•voce 130 a) «Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita» di Ce, ma solo se (come da tempo ormai accade) l'importo della voce è negativo (costo);
• voce 90 «Risultato netto dell'attività di copertura» di Ce;
• voce 190 «Altri oneri/proventi di gestione» di Ce, se, come a volte accade, le perdite a seguito delle revocatorie fallimentari sono appostate in questa voce anziché alla voce 130 a) di Ce»;
• utilizzo diretto del fondo revocatorie fallimentari per la parte effettivamente pagata alla curatela, nel caso in cui la banca non lo abbia fatto transitare dal conto economico. In questo caso, l'utilizzo deve essere indicato anche fra le variazioni in diminuzione nel rigo RF55 (trattandosi di utilizzo di un fondo non dedotto in precedenti esercizi), trattandosi comunque – come confermato dalla circolare 14/E/2014 – di una perdita su crediti.
La quota di un 1/5 delle svalutazioni e perdite, deducibile, è indicata al rigo RF41, colonna 2, insieme alle quote dei diciottesimi relative a svalutazioni pregresse, da dedurre per competenza nel 2013. Queste ultime sono evidenziate come "di cui" alla colonna 1 del rigo RS41. In pratica, la differenza fra la colonna 2 e la colonna 1 di RF41 è il valore pari a 1/5 della ripresa fatta nel rigo RF25 colonna 2 e corrisponde all'importo che deve essere indicato nel rigo RS57 del prospetto crediti del quadro RS (si veda questo articolo).
La corretta compilazione dei righi RF 25 ed RF 41 è importante perché ai fini del calcolo dell'addizionale dell'8,5% per il settore bancario, il reddito da indicare nel rigo RQ43 è dato dal reddito complessivo imponibile (rigo RF57 meno la variazione in aumento di cui al rigo RF25 più la variazione in diminuzione di cui al rigo RF41) in quanto, come precisato dalla circolare 15/E/2014, l'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento dovute all'applicazione dell'articolo 106, comma 3 del Testo unico. Per chi utilizzasse il programma di compilazione sul sito dell'Agenzia, va segnalato che esso neutralizza la variazione in aumento (RF25), ma non quella in diminuzione (RF41) sottostimando l'imponibile.

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