Imposte

Tasi, Tari e Imu al test di deducibilità dal reddito d'impresa

di Luigi Lovecchio

L'avvicinarsi della scadenza per il pagamento di Imu, Tasi e Tari ripropone la questione della loro deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Per impostare correttamente la trattazione, occorre ricordare come - in base all'articolo 99 del Tuir - tutti i tributi siano deducibili, con l'eccezione delle imposte per le quali è prevista la rivalsa (Iva) e delle imposte sui redditi. La medesima norma stabilisce inoltre che il criterio per la deduzione dei tributi è quello di cassa, in deroga alla regola ordinaria della competenza, valevole per le imprese. Fa eccezione alla deduzione per cassa la previsione, contenuta sempre nell'articolo 99, in base alla quale è deducibile anche l'accantonamento eseguito a fronte di accertamenti tributari non definitivi.
Va infine segnalata la regola generale in materia di deduzione dei costi che è quella dell'inerenza, sottesa alla determinazione del reddito d'impresa. In base ad essa, tutte le spese, comprese quelle tributarie, sono deducibili se sono collegate all'attività commerciale, anche se non presentano una correlazione diretta con i ricavi. Tanto ciò chiarito in linea di principio, è possibile esaminare nel dettaglio le disposizioni riferite a ciascun tributo locale.

La regola «speciale» per l'Imu
Secondo l'articolo 1, comma 715, legge n. 147/2013, è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo un importo pari al 20% dell'Imu riferita agli immobili strumentali. Per l'esercizio 2013, la deduzione è pari al 30 per cento. L'imposta resta indeducibile ai fini Irap. Vale ricordare invece come in forza dell'originaria previsione dell'articolo 14, comma 1, Dlgs n. 23/2011, l'Imu fosse totalmente indeducibile. Identica sorte era riservata all'Ici, in virtù della specifica disposizione dell'articolo 17, Dlgs n. 504/1992.
La deduzione riguarda la totalità degli immobili strumentali, così come definiti dall'articolo 43 del Tuir. Si tratta degli immobili strumentali per destinazione e per natura. I primi sono i beni utilizzati esclusivamente per l'attività commerciale a prescindere dalla categoria catastale. I secondi sono quelli che hanno destinazione catastale diversa da quella abitativa, anche se non sono direttamente utilizzati. Restano esclusi dalla deduzione gli immobili merce, destinati alla vendita, anche se va ricordato che questi sono del tutto esenti da Imu se appartengono alle imprese costruttrici. Non danno luogo a deduzione neppure gli immobili patrimoniali, detenuti cioè a titolo di investimento, classificati in categoria catastale abitativa. Si ritiene inoltre che la regola di deducibilità operi anche per gli immobili in leasing, in capo al detentore degli stessi, in qualità di soggetto passivo dell'Imu. Tanto in ragione della oggettiva qualificazione strumentale di tali beni.
Nella circolare n. 10/E del 2014, l'agenzia delle Entrate ha confermato che la deduzione avviene per cassa ma opera solo a partire dall'Imu riferita al 2013. Pertanto, eventuali pagamenti tardivi dell'Imu 2012 avvenuti nel corso del 2013 non generano costi deducibili.

La Tasi a deducibilità «implicita»
In assenza di previsioni specifiche, trova ingresso la disciplina generale. Ne consegue che la Tasi è interamente deducibile per cassa, se inerente a beni relativi all'impresa (articolo 43, comma 1, del Tuir). Si tratta della Tasi relativa:
1) agli immobili strumentali, per natura e per destinazione;
2) agli immobili destinati alla vendita;
3) alle aree fabbricabili, se ed in quanto contabilizzate tra i beni d'impresa.
Per gli immobili patrimonio a destinazione abitativa, trattandosi di beni il cui reddito è determinato secondo i criteri dei redditi fondiari, si è dell'avviso che la deducibilità sia preclusa dall'articolo 90, comma 2, del Tuir. In mancanza di disposizioni contrarie, infine, deve ritenersi pacifica la deducibilità della Tasi riferita agli immobili in leasing, in capo all'utilizzatore.

Per la Tari conta l'utilizzo
La normativa del prelievo sui rifiuti non ne ha mai vietato la deduzione. Ne consegue che la tassa rifiuti (oggi, appunto, Tari) relativa agli immobili detenuti e utilizzati nell'esercizio dell'impresa è integralmente deducibile secondo il criterio di cassa. La differenza sostanziale rispetto alla Tasi è che, in linea di principio, nella Tari non conta la proprietà dei beni ma l'utilizzo degli stessi. Ne consegue che per un immobile locato, la tari è dovuta ed è in ipotesi deducibile dal locatario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©