Controlli e liti

Attacco incrociato ai paradisi fiscali

di Marco Bellinazzo

Lo scambio dei dati e la cooperazione amministrativa rafforzata contro il "furto" di ricchezza e base imponibile nazionale. Mentre in sede governativa si stanno accelerando i tempi per approntare le "coperture" legali per incentivare le procedure di voluntary disclosure, l'Italia sta portando avanti in questi mesi le trattative con numerosi Stati presunti o reali paradisi per siglare o rinnovare accordi fiscali. Accordi che possono avere la forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni che includono un articolo in materia di scambio di informazioni aggiornato all'attuale standard Ocse, ovvero più dierttamente la forma dei cosiddetti Tiea (Tax Information Exchange Agreement).
Per quanto riguarda le convenzioni entrate in vigore più di recente si segnalano quelle con Cipro, Federazione Russa, Malta, Singapore e San Marino (è stato ratificato il protocollo di modifica tra Italia e Mauritius). Per quanto riguada le convenzioni firmate da Roma, ma che non hanno ancora concluso il percorso di integrazione normativa, ci sono quelle con Corea del Sud, Hong Kong, Lussemburgo e Messico. Invece, negli ultimi mesi sono stati firmati Tiea con Bermuda, Cayman, Cook Islands, Gibilterra, Guernsey, Jersey, Isle of Man.
Sul versante delle trattative in corso a tenere banco in questi mesi è stato essenzialmente il braccio di ferro con la Svizzera. Le soluzioni che saranno concordate con la Confederazione elvetica sono destinate a fare da punto di riferimento di futuri accordi con altre amministrazioni, dall'altro lato, perchè a livello internazionale negli ultimi due anni sta prevalendo una tendenza a implementare modelli di scambio delle informazioni fondati su accordi multilaterali (vedi l'articolo sotto).
Le novità che vanno maturando in ambito Ocse, soprattutto in chiave Fatca, avranno un impatto anche sulla disciplina italiana delle black lists, vale a dire quegli elenchi di paesi – caratterizzati da un tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano e dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni – ai quali si applica la disciplina antielusiva diretta a colpire diverse tipologie di situazioni (dai trasferimenti di residenza alle operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in questi territori).
Attualmente sono utilizzate dall'amministrazione finanziaria italiana quattro black list e una white list. C'è la black list dedicata alle persone fisiche (articolo 2, comma 2-bis del Tuir, prevista dal Dm 4 maggio 1999) che individua una serie di Stati o territori con un regime fiscale privilegiato e stabilisce una sorta di presunzione di residenza (e quindi di tassazione) in Italia per chi vi si trasferisce (con l'inversione dell'onere della prova).
C'è poi la black list relativa alle Cfc, "controlled foreign companies" (articolo 167, comma 4, del Tuir, e Dm 21 novembre 2001), che stabilisce l'imputazione per trasparenza in capo al socio residente dei redditi realizzati da partecipate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata per evitare che possa verificarsi la distrazione dell'utile dall'Italia verso regimi fiscali più favorevoli.
La black list prevista dal Dm 23 gennaio 2002 (articolo 110, commi 10 e seguenti, del Tuir) stabilisce invece l'indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese situate in determinati Paesi o territori a fiscalità privilegiata.
Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma delle cosiddette frodi carosello e delle "cartiere" è stata introdotta la cosiddetta "black list Iva" che ha previsto a carico dei soggetti passivi Iva l'obbligo di comunicazione alle Entrate delle operazioni con soggetti situati in Paesi black list. Con la "white list" prevista dal Dm 4 settembre 1996 è stato fissato un elenco di Stati collaborativi ai fini del regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Con la Finanziaria 2008, peraltro, era stato predisposto il passaggio dal sistema delle "black lists" a quello delle "white lists". Il ministro dell'Economia avrebbe dovuto preparare due liste: una improntata solo al criterio di un adeguato scambio di informazioni; l'altra improntata invece al duplice criterio dello scambio di informazioni e del livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello italiano. Ma i relativi decreti attuativi non sono stati mai emanati.

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