Imposte

Impianti fotovoltaici senza il contributo di costruzione

di Guglielmo Saporito

Gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non pagano al Comune il contributo di costruzione. Lo sottolinea il Tar Lazio con la sentenza 1590 del 7 febbraio, insieme ad altre pronunce relative al Comune di Montalto di Castro.

In quel territorio, per centinaia di ettari, vi sono impianti che per legge (articolo 12 Dlgs 387/2003) sono esenti da «misure di compensazione» a favore di Regioni e Province. Secondo il Comune, la sola esenzione da oneri verso Regioni e Province, ammette implicitamente la possibilità che i Comuni esigano contributi di concessione. In conseguenza, anche gli impianti fotovoltaici sarebbero soggetti, come ogni altra attività edilizia, ad un prelievo commisurato al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione.

Questa tesi non è stata accolta dal Tar Lazio, che ha esaminato le norme urbanistiche (articolo 17 comma 3 lettera e Dpr 380 / 2001), quelle sul mercato elettrico (articolo 12 Dlgs 387 / 2003) e sul contenimento dei consumi energetici (articolo 26 legge 10 / 1991), giungendo alla conclusione che gli impianti che producono energia captandola dal sole, non devono pagare alcunché all’ente locale. La pronuncia svolge un ragionamento valido per l’intero territorio nazionale precisando che, per le norme urbanistiche (Tu 380/2001), gli impianti fotovoltaici sono esenti, in quanto interventi relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Quanto alla normativa sul mercato elettrico, (Dlgs n. 387/ 2003 e articolo 1 comma 4, lettera f, legge 239/2004), non sono possibili oneri comunali, ma al più misure di compensazione, solo tuttavia per i casi di concentrazione territoriale di impianti ad elevato impatto, con esplicita esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Anche la Corte costituzionale (383/2005), ammette misure compensative di carattere ambientale, ma esclude quelle meramente patrimoniali (come sarebbero gli oneri di concessione al Comune).

Quindi, qualora si intenda compensare il peso territoriale degli impianti fotovoltaici, nel rispetto della concorrenza, trasparenza e tutela dell’ambiente, si possono solo imporre misure compensative a parchi eolici o fotovoltaici, in relazione al loro specifico impatto ambientale. Tali misure compensative vanno decise, secondo il parere del Consiglio di Stato (2849/2008), dallo Stato o dalla Regione, in sede di Conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, senza alcun spazio per i Comuni.

Nella logica di un incentivo complessivo, prosegue il Tar Lazio, non può poi distinguersi tra l’esonero dal contributo di costruzione che spetta agli impianti singoli, destinati all’autoconsumo, ed il trattamento agevolato degli impianti di produzione di energia a fini di lucro: eguale è infatti la finalità di incentivo a fonti rinnovabili, perchè il risparmio energetico si ottiene sia attraverso utilizzatori finali che producano da sé stessi, sia attraverso l’energia acquistata dai produttori da fonti rinnovabili.

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