Controlli e liti

L’assenza di contraddittorio mette fuori gioco l’avviso

di Pierpaolo Santaromita Villa

La mancanza del contradditorio preventivo costituisce lesione del fondamentale diritto di difesa del contribuente. È quanto affermato nella sentenza 2030/12/2014 della Ctp Genova .
La pronuncia si è iscritta nel solco interpretativo di numerosi precedenti della Cassazione secondo cui, in attuazione dello Statuto del contribuente (articoli 5, 6, 7, 10 e 12), il diritto al contraddittorio - ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione dell'atto -realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'articolo 24 della Costituzione.
Nel caso affrontato, la Ctp Genova ha accolto le doglianze della ricorrente concernenti l'assenza di contraddittorio preventivo rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento in una fattispecie relativa ad una plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un terreno.
Al riguardo, la Corte di giustizia europea, nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13, ha ribadito che il diritto di ogni individuo ad essere ascoltato, prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo, è sancito negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale.
I giudici genovesi hanno sostanzialmente aderito al principio sancito dalla Suprema corte secondo cui ogni atto destinato a incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente deve essere preceduto da contradditorio preventivo prima di essere notificato, in quanto ciò «costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento».

La sentenza 2030/12/2014 della Ctp Genova

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