Controlli e liti

Vizio di ultrapetizione per il giudice che allarga l’accertamento in giudizio

di Antonio Zappi

Se le Entrate, in sede di notifica dell’accertamento originario, limitano la contestazione delle operazioni fatturate al solo campo dell’inesistenza soggettiva non è possibile successivamente “allargare” l’accertamento con le controdeduzioni in giudizio, anche per affermare che tra operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti vi è solo una «sottile discriminazione formale». Incappa, altresì, nel vizio di ultrapetizione il giudice di secondo grado che, per dimostrare la connivenza tra un fornitore fraudolento ed il suo committente, attiva poteri istruttori per indagare sull’ipotesi di inesistenza anche oggettiva delle operazioni fatturate: in tal modo, infatti, egli integra illegittimamente l’onere della prova incombente sull’ufficio. Sono queste le motivazioni con cui, a seguito del rinvio della Cassazione e dopo un lungo iter giurisprudenziale, la Ctr Campania (sentenza 1114/27/2019, Pres. e Rel. De Camillis, depositata il 7/2/19) ha annullato gli avvisi di accertamento notificati ad una società di consulenza immobiliare e ai suoi soci.


Il caso

La vicenda trae origine da un’attività di accertamento dell’agenzia delle Entrate di Benevento che contestava ad una società di aver contabilizzato e dichiarato fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. La Ctr Campania, in riforma parziale della pronuncia della Ctp, accoglieva l’appello dell’Ufficio, affermando che «avendo condotto delle indagini sulla figura del titolare della ditta elettronica fornitrice di servizi ed essendo quest’ultimo risultato nullatenente e privo di una struttura organizzativa idonea per la fornitura dei servizi fatturati (…)”, sussistevano “elementi più che attendibili sulla inesistenza delle operazioni fatturate».
Nel giudizio d’appello, quindi, la Ctr affermava non solo che la contribuente non avesse comprovato la propria buona fede nei rapporti commerciali intercorsi con un fornitore privo di struttura organizzativa idonea, ma anche che l’Ufficio avesse accertato tanto l’inesistenza soggettiva, quanto quella oggettiva delle operazioni contestate.


Il giudizio

Ritenendo, invece, che i giudici di secondo grado fossero incorsi nel vizio di ultrapetizione, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rinviando la controversia a diversa sezione della Ctr per un nuovo esame con il quale gli avvisi impugnati sono stati annullati, sia perché l’Ufficio ha illegittimamente sovrapposto la diversa natura delle operazioni inesistenti, sia perché esso non ha provato l’eventuale connivenza o consapevolezza del committente alla asserita frode fiscale posta in essere dal soggetto cedente e a nulla sono valse le risultanze acquisite agli atti dell’indagine della GdF attivata con i poteri istruttori della Ctr, ritenute inidonee a poter integrare l’impianto motivazionale e probatorio dell’originario accertamento.

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