Imposte

Il Cud 2014 fa spazio ad agevolazioni e bonus produttività

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Mancano ormai pochi giorni per la consegna dei modelli Cud 2014: entro il 28 febbraio, il datore di lavoro, l'ente pensionistico e i sostituti d'imposta in genere devono attestare:
- i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti nel 2013;
- le ritenute d'acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap nonché l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Il modello 2014 – approvato dalle Entrate lo scorso 15 gennaio – ha una nuova veste grafica e istruzioni più semplici. Continuano a trovare spazio alcune agevolazioni, come l'abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver effettuato esperienze culturali e professionali maturate all'estero e l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle somme erogate per l'incremento della produttività.
Le principali novità, di cui i sostituti dovranno tener conto nella compilazione, riguardano:
- la sospensione dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei Comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione;
- la maggiore detraibilità, con l'introduzione dell'aliquota al 24%, per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- l'introduzione di un nuovo sconto d'imposta del 19% riferito alle somme versate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Ma vediamo con ordine gli aspetti da tenere presenti.

Carichi di famiglia
Approda nel Cud/2014 una nuova annotazione (codice AC) con la quale il sostituto comunica al dipendente, con rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro.

Previdenza complementare
È stata ampliata la sezione dedicata, per evitare errori nella compilazione del 730 o dell'Unico: in caso di contributi per la previdenza complementare certificati in più Cud non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalla normativa. A tal fine, il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (codice CC), per permettere al contribuente di effettuare questo controllo in sede di dichiarazione dei redditi.

Incremento produttività
Nel Cud 2014 trova conferma l'agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori (del settore privato) per l'incremento della produttività. Nei punti da 251 a 255 vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti con questa finalità, che fruiscono del regime agevolato (prorogato per lo scorso periodo d'imposta dal Dpcm del 22 gennaio 2013).
Il beneficio consiste nell'applicazione a queste somme – nel limite di 2.500 euro lordi – dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 10%, a condizione che tali importi siano erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e che i lavoratori dipendenti abbiano percepito, nel 2012, un reddito da lavoro dipendente non superiore al limite di 40mila euro.
Come per lo scorso anno, nelle annotazioni (codice BX) si certifica che l'importo inserito nel punto 251 è relativo alle somme erogate nel 2013, nel rispetto delle condizioni descritte: questa indicazione assolve l'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione, introdotto dalla circolare delle Entrate 47/E/2010.

Deduzioni
In applicazione della legge di stabilità 2014, nel modello Cud deve essere indicato, al punto 130, il totale degli oneri sostenuti in base all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, che non è stato dedotto dai redditi indicati ai punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. In alternativa, il sostituito può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.
Il sostituto deve anche compilare l'annotazione (codice CG) precisando che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi oppure riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

Acconti d'imposta
Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti da 21 a 27, vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto Irpef, addizionali e cedolare secca trattenuti dal sostituto al lavoratore che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel 2013. Inoltre, il datore di lavoro che ha rideterminato l'importo del secondo o unico acconto – come stabilito dal Dl 76/2013 – deve indicare l'ammontare della rata ricalcolata nelle annotazioni (codice BA).

Vedi il grafico con gli esempi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©