Controlli e liti

Ricorso in Ctp contro il «no» all'istanza

di Rosanna Acierno

L'eventuale rifiuto dell'istanza relativa a importi oltre 50mila euro per riavviare la dilazione potrà essere impugnato entro 60 giorni dal contribuente. La competenza a decidere, invece, dovrebbe appartenere - per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale - alla giustizia tributaria. Dunque, il ricorso va presentato in Ctp.

Se da un lato, infatti, la direttiva 12/2008 di Equitalia ha sostenuto che la concessione della dilazione di pagamento dipenda da un potere discrezionale a fronte del quale il contribuente vanta un mero interesse legittimo tutelabile dal giudice amministrativo e, dunque, il Tar, i magistrati di Cassazione sono invece concordi nel riconoscere la competenza della giustizia tributaria.

Secondo, infatti, un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, ordinanze 5928/2011 e 20781/2010 delle Sezioni unite della Cassazione), a seguito della riforma ex articolo 12 della legge 448/2001, la giurisdizione tributaria si applica a «qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse» e, dunque, anche alla concessione di agevolazioni, come la rateizzazione.

A prescindere dall'individuazione dell'organo giurisdizionale e anche nell'eventualità di impugnazione al Tar, il diritto di azione non viene pregiudicato, in quanto il giudice adito dovrà comunque disporre, a seguito dell'articolo 59 della legge 69/2009, la «translatio iudicii» a favore del giudice fornito di giurisdizione.

In sede di impugnazione del diniego, il contribuente dovrà contestare i motivi, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno impedito, secondo Equitalia, l'accoglimento della richiesta di rateazione e, dall'altro, far valere le proprie ragioni sull'ammissione al beneficio della dilazione.

L'accoglimento dell'istanza di ammissione alla nuova dilazione, infatti, può avere degli effetti rilevanti anche per quanto concerne il blocco delle misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia.

In particolare, a seguito della nuova dilazione, l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca finché il contribuente è in regola con i pagamenti. Dopo il Dl 16/2012, infatti, ricevuta la richiesta di rateazione del debito tributario, Equitalia può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza o di decadenza.

Inoltre, l'accoglimento della richiesta di nuova dilazione e la regolarità nei pagamenti delle rate preclude a Equitalia qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva.

In sostanza, a prescindere dall'entità del debito, Equitalia non potrà procedere né con l'eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore né tantomeno al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all'espropriazione immobiliare.

Infine, il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

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