Imposte

L'occasione buona per eliminare errori e sviste

di Marco Piazza

Chissà che l'ennesima rivoluzione nel regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria possa essere l'occasione per una definitiva rifinitura della formulazione delle varie norme che si sono stratificate nel tempo perdendo la sistematicità della riforma del 1997. La direzione Normativa e contenzioso ha svolto nel tempo un'importante funzione di supplenza dove i testi di legge si sono dimostrati inadeguati o addirittura incoerenti, ma la sempre maggiore tendenza dei verificatori, anche in questo settore, ad esercitare un certo formalismo, non lascia sperare che l'essersi uniformati alla prassi sia sufficiente per non incorrere in sanzioni. Facciamo alcuni esempi.
Quando i fondi comuni d'investimento italiani sono divenuti "soggetti esenti da Ires" anziché "non soggetti ad Ires" il legislatore si è dimenticato di aggiornare l'articolo 27 del Dpr 600/73 che prevede che ai dividendi corrisposti a soggetti esenti si applica la ritenuta d'imposta o l'imposta sostitutiva. È ovvio che si tratta di una svista e la circolare 11/E/2012, paragrafo 8.5 ha tempestivamente chiarito che la ritenuta non deve essere applicata. Per evitare che un eccessivo senso di responsabilità dei verificatori inneschi defaticanti contenziosi sarebbe opportuno che la legge venisse corretta con norma interpretativa.
L'applicazione di esenzioni o riduzione delle ritenute su determinati redditi corrisposti a non residenti è subordinata alla condizione che l'interessato presenti all'intermediario una certificazione delle autorità fiscali del Paese di residenza attestante la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma. L'articolo 27 ter del Dpr 600/73 precisa che il certificato ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione; la stessa regola si applica per i proventi dei fondi immobiliari. In altri casi (ad esempio, ai fini delle ritenute sulle royalties, e sugli interessi in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni), manca una regola esplicita. La direzione Normativa e contenzioso ha, con notevole pragmatismo, chiarito che la documentazione prevista dall'articolo 27 ter è idonea ad ottenere il trattamento convenzionale anche in altri casi, ma ancora una volta, una legge chiara, metterebbe tutti più tranquilli.
È del tutto irrazionale che i proventi dei fondi comuni non istituiti nella Ue o in Paesi See white list siano esenti da ritenuta se percepiti da fondi comuni italiani e non se percepiti da fondi pensione, nonché da gestioni di patrimoni individuali. È irrazionale anche che per tutte le forme di gestione individuale e collettiva del risparmio i proventi dei titoli atipici siano soggetti a ritenuta anziché concorrere alla formazione del risultato di gestione. Peraltro, con il consolidarsi della giurisprudenza comunitaria che vieta la discriminazione dei dividendi corrisposti ad enti non residenti rispetto a quelli corrisposti ad enti residenti pare del tutto anacronistico che i dividendi corrisposti a fondi comuni esteri siano ancora soggetti a ritenuta alla fonte.

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