Professione

Assonime: sindaci con obblighi sempre più estesi

di Giovanni Negri

Rischia di non essere facilissima la vita dei sindaci dopo le ultime pronunce da parte della magistratura e, in particolare, della Cassazione. Lo sottolinea Assonime che nella sua pubblicazione «Il Caso», n. 4 del 2019, mette in evidenza come l’adempiemto diligente dei compiti delineati dall’articolo 2391 del Codice civile per il collegio sindacale si sta complicando per effetto della dilatazione della posizione di garanzia effettuata dalla Corte. I professionisti infatti possono essere messi nella condizione di rispondere per omessa vigilanza anche per l’inadempimento a un dovere di comportamento da parte dell’amministratore verificatosi in una sede diversa da quella deputata all’assunzione delle delibere. «Di conseguenza, se questa interpretazione si dovesse consolidare aumenterebbe ulteriormente il livello già molto alto di diligenza che ci attende dai sindaci».

Dove il riferimento è a una serie di sentenze che a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 ha ulteriormente rafforzato il grado di trasparenza richiesto ai manager portatori di un interesse personale e, di conseguenza, il vincolo di vigilanza a carico dei sindaci (sentenze nn. 32573 e 32574 del 2018 e n. 126 del 2019).

Il punto di riferimento normativo è dato dall’articolo 2391 del Codice civile, modificato con la riforma societaria del 2003, che attribuisce particolare rilievo al rispetto della trasparenza nella gestione societaria e impone agli amministratori di dichiarare agli altri amministratori e al collegio sindacale, ogni interesse diretto e indiretto che possono avere in una determinata operazione societaria. L’interpretazione che si è data di questa disposizione, sottolinea Assonime, è stata nel senso che la comunicazione dell’interesse deve essere arrivata in tempo per la riunione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, considerati i momenti rilevanti per la deliberazione del compimento dell’operazione.

Per la Corte la norma del Codice civile ha una portata applicativa generale che prescinde dall’effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere in concreto assunte dal consiglio di amministrazione. E poi «la soluzione della Suprema corte è nel senso. Rispetto alla vecchia disciplina del conflitto di interessi, la norma impone agli amministratori un obbligo rafforzato di comportamento che nasce anche prima della riunione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo in cui si delibera l’operazione. E quanto alla responsabilità dei sindaci, la linea più recente della Cassazione è che la responsabilità dei sindaci esiste anche con riguardo a operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interessi degli amministratori.

E allora l’indicazione di Assonime per evitare di estendere eccessivamente la responsabilità dei sindaci che non è una responsabilità da posizione, è che la società dovrebbe prevedere procedure mirate e flussi informativi che impongano all’amministratore che abbia un interesse proprio o per conto terzi di darne notizia a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci non appena questa circostanza può assumere rilevanza.

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