Adempimenti

Dichiarazione Iva, nel quadro VH le correzioni per gli errori che impattano sull’imposta da versare o a credito

di Andrea Barison e Andrea Paccagnella

Il prossimo 30 aprile scade il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 relativa al periodo di imposta 2018.

Anche per quest'anno, come per quello precedente, la compilazione del quadro VH del modello Iva 2019, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019 protocollo n. 10659, risente dell'introduzione, a decorrere dal 2017, del nuovo adempimento di invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del Dl 78/2010).
Come affermato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva rappresenta un adempimento diverso e autonomo rispetto alla dichiarazione Iva, ma in ogni caso propedeutico a quest'ultimo.

La compilazione del quadro VH, intitolato «Variazioni delle comunicazioni periodiche», si rende necessaria, come riportato nelle istruzioni al modello Iva 2019 , solo nel caso in cui si vogliano inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva presentate o che avrebbero dovuto essere presentate relativamente al 2018.

Nello specifico la sua compilazione è obbligatoria solo quando i dati delle liquidazioni periodiche Iva da correggere o integrare sono tra quelli di cui si compone il quadro VH. Ovvero quelli che incidono sul risultato della liquidazione e, quindi, sul valore riportato in corrispondenza del rigo VP14 Iva da versare, colonna 1, o Iva a credito, colonna 2 del modello delle liquidazioni Iva periodiche.
Ad esempio le variazioni relative al rigo VP2 (totale operazioni attive) o VP3 (totale operazioni passive) non richiedono la compilazione del quadro VH.

Anche errori o omissioni che comportano, per esempio, la variazione per pari importo sia dell'Iva detratta che di quella dovuta, si pensi a un’operazione di acquisto da assoggettare a inversione contabile, non comportano l’obbligo di compilare il quadro VH in quanto, annullandosi, non incidono sull’Iva da versare o a credito del periodo.

Nel caso in cui si renda obbligatoria la compilazione del quadro VH devono essere forniti tutti i dati richiesti e non solo quelli del periodo o dei periodi variati.
Qualora l'integrazione o la correzione comporti la compilazione del quadro VH senza dati, si pensi al caso di liquidazioni pari a zero, è, ugualmente necessario, barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro «Quadri compilati».

Il contribuente che debba procedere a correggere una liquidazione Iva ha tre alternative per sanare l'irregolarità:

presentare una nuova liquidazione Iva prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale. In questo caso si rende applicabile la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/1997 prevista per il caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva con una sanzione che va da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro;

procedere alla compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale Iva, con l’effetto di sanare l’irregolarità della liquidazione Iva interessata. In questo caso non serve presentare una liquidazione Iva correttiva/integrativa e sarà sempre dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/1997;

se l’irregolarità non viene sanata compilando il quadro VH andrà presentata una dichiarazione Iva integrativa con l’applicazione sia della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/1997, che quella prevista dall’articolo 5 del Dlgs 471/1997 relativo alle violazioni della dichiarazione annuale Iva.

In ogni caso ci si può avvalere del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

Gli approfondimenti

Modelli di dichiarazione Iva e adempimenti (clicca qui per consultazione)

di Studio associato Cmnp

Dichiarazione Iva 2019 (clicca qui per la consultazione)

di Carlo Delladio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©