Contabilità

Collegio sindacale e Odv: incroci sì, ma con cautela

di Luca Bicocchi e Davide Rossetti

Torna al centro dell'attenzione la possibile coincidenza tra organismo di vigilanza (Odv) e collegio sindacale. A riproporre la questione sono le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi in base al Dlgs 231/2011, approvate dal ministero della Giustizia ex articolo 6, comma 3 dello stesso decreto.

La legge 183/2011 ha comportato l'inserimento nell'articolo 6 del Dlgs 231 di un nuovo comma 4-bis in base al quale, dal 1° gennaio 2012, nelle società di capitali il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'Odv. Una modifica in controtendenza rispetto all'orientamento dottrinale che si stava formando e che ha generato posizioni diverse tra gli interpreti.

Contro l'ipotesi della coincidenza si è da sempre schierata l'Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (principalmente per il possibile conflitto di interessi tra due organi con diverse finalità, funzioni e referenti), ma di posizione analoga si trova traccia nella circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del marzo 2012 che rileva come «si è concluso pacificamente che l'Odv non possa essere rappresentato dal collegio sindacale»; con l'annotazione aggiuntiva che «occorrerà valutare con attenzione la nomina di alcuno dei sindaci quale membro dell'Odv, anche se nella prassi tale attribuzione è sempre più frequente».

Con ben maggiore apertura si esprime invece il codice di autodisciplina delle società quotate che – anche nell'ultimo aggiornamento, reso pubblico il 15 luglio 2014 – affida la scelta alle società stesse. Anche il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), nel proprio documento del settembre 2012 prende atto che la nuova formulazione dell'articolo 6 «pone fine all'annosa questione relativa alla possibilità per il collegio sindacale di svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza» ma invita comunque gli iscritti a tenere sempre ben presenti le sostanziali differenze tra le due figure (da ultimo evidenziando «che, anche per il singolo sindaco, in relazione ad alcuni dei reati elencati dal decreto si ripropone il problema dell'incompatibilità tra la funzione di controllore e quella di controllato»). Di seguito l'istituto di ricerca di categoria (Irdcec) con il documento n. 18 del maggio 2013 sottolinea i vantaggi connessi alla coincidenza tra i due organi, a partire dalla «migliore diffusione e maggiore tempestività» dei flussi informativi.

Posizione più marcata ha assunto la Banca d'Italia che nell'aggiornamento del 2 luglio 2013 della circolare n. 263/2006 afferma che «l'organo con funzione di controllo svolge, di norma, la funzione dell'Odv (...) Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione». Senza dimenticare la Cassazione (sentenza a Sezioni unite 38343/2014), secondo cui «le innovazioni normative in ordine alla composizione dell'Odv (...) non mettono in crisi la primaria istanza di indipendenza dell'organo».

In questo scenario l'ultima versione delle linee guida di Confindustria segnala «l'opportunità organizzativa offerta dal legislatore» ed evidenzia «che l'attribuzione di tale duplice ruolo deve essere oggetto di attenta valutazione, per evitare in concreto l'insorgere di possibili conflitti d'interesse o di carenze del sistema dei controlli». Da ultimo, rileva che «probabilmente saranno inclini a percorrere tale opzione organizzativa soprattutto le imprese caratterizzate da una minore complessità strutturale» (quindi realtà lontane dagli enti cui Banca d'Italia si rivolge).

In conclusione, si possono fare due osservazioni:
• non esistono soluzioni precostituite: serve una valutazione caso per caso sulla composizione e fisionomia degli organismi, concretamente riferita agli elementi oggettivi e soggettivi del singolo contesto;
• nel ponderare i principi di autonomia e indipendenza in caso di coincidenza tra collegio sindacale e Odv è bene non perdere di vista la necessaria “distanza” tra management e collegio sindacale, prevista dal Codice civile. Il collegio, infatti, è nominato dall'assemblea, che ne determina i compensi, e risponde idealmente ai soci; mentre, come si ritiene generalmente, l'Odv viene nominato e vede determinato dallo stesso Cda il proprio compenso.

La circolare Abi 1-11 gennaio 2012 prevede che l'assegnazione delle funzioni di Odv al collegio sindacale può essere deliberata dal Cda senza necessità di modifiche statutarie, avendo sostanzialmente natura di mandato/incarico professionale e non di integrazione/estensione del mandato legale del collegio sindacale. A parere di chi scrive, tuttavia, per preservare al meglio l'indipendenza del collegio sindacale rispetto al management – se una società intende optare strutturalmente per la coincidenza tra collegio e Odv – è preferibile che la scelta venga codificata e portata a regime statutariamente, con nomina e determinazione dei compensi affidata all'assemblea.

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