L'esperto rispondeImposte

Recuperabili i contributi del lavoro all’estero a condizioni differenziate

immagine non disponibile

di Fabio Venanzi

La domanda

Ho lavorato per diversi anni all'estero poiché ho seguito mio marito, insegnante di italiano in scuole straniere. Mi trovo ad avere contributi accreditati in Francia per circa dieci anni. Considerando tale periodo, quest'anno dovrei raggiungere i 41 anni e sei mesi di contribuzione. Non so, però, se la contribuzione estera debba essere ricongiunta – pagando un onere all'Inps – oppure se si prospettano delle alternative affinché i contributi previdenziali che ho conseguito in Francia possano essere comunque fatti valere in Italia. In sostanza, la cosa più importante sarebbe il mantenimento, in un modo o nell'altro, di questi contributi, senza i quali mi vedrei costretta a lavorare fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. - M. M. Piacenza

I periodi di lavoro all'estero si possono utilizzare in Italia per conseguire le prestazioni previdenziali, come se fossero stati lavorati in Italia. Occorre però distinguere fra tre “categorie” di lavoratori , in funzione del Paese dove hanno prestato la loro opera. Le cose cambiano a seconda che il lavoro sia stato prestato in Paesi che fanno parte della Ue, in Paesi extracomunitari convenzionati e, soprattutto, in Paesi extracomunitari non convenzionati.

La totalizzazione
I lavoratori che hanno contribuzione in Francia (ed è questo il caso della lettrice), Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Croazia possono utilizzare i contributi ricorrendo alla totalizzazione estera. Tali periodi concorreranno alla determinazione dell'importo della pensione, ma la somma erogata dall'Italia sarà proporzionale agli anni effettivamente versati nel nostro Paese, rispetto all'anzianità contributiva complessivamente posseduta. Dal canto loro, gli Stati esteri determineranno il diritto alla prestazione a loro carico tenendo conto della contribuzione accreditata in Italia. La normativa di riferimento è costituita dai regolamenti comunitari, applicati anche a Svizzera e Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Le convenzioni
Nei confronti dei lavoratori che hanno prestato attività in determinati Stati extra-Ue, l'Italia ha stipulato convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, per assicurare gli stessi benefici previsti dal Paese estero nei confronti dei propri lavoratori (parità di trattamento), prestazioni a carico dello Stato estero con mantenimento dei relativi diritti, nonché totalizzazione dei periodi, come accade per i Paesi Ue. Gli Stati in convenzione sono Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada e Quebec, Israele, Jersey, Isola di Man, Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Capo Verde, Corea del Sud, San Marino, Vaticano, Tunisia, Turchia, Usa, Uruguay e Venezuela. La totalizzazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro. Inoltre, in taluni casi è ammessa la totalizzazione multipla, ossia la possibilità di sommare i contributi versati in Paesi terzi che risultano legati a loro volta da analoghi accordi internazionali sia all'Italia sia all'altro Stato estero.

Stati non convenzionati
Più complessa è la valorizzazione del lavoro prestato all'estero in Stati extra-Ue non convenzionati. In questi casi il periodo lavorato può essere fatto valere in Italia solo mediante riscatto oneroso. Non ci sono limiti temporali per la presentazione dell'istanza e il lavoratore può decidere di coprire solo parzialmente il periodo. La parte riscattata sarà utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico. La richiesta può essere presentata anche se non si hanno contributi accreditati all'Inps. Secondo le normative nazionali, potrà anche accadere che il lavoratore consegua una seconda pensione direttamente dallo Stato estero.Va notato, infine, che per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) la valorizzazione dei periodi esteri è possibile solo per gli Stati Ue, mentre nelle altre due ipotesi si può fare ricorso al riscatto oneroso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©