Adempimenti

Oicr, la cessione è senza ritenuta

di Valentino Tamburro

Con la risoluzione 101/E/2014 , l'agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sugli obblighi di sostituzione d'imposta posti a carico delle Sgr e di altri intermediari finanziari nelle operazioni di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi. L'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973, oltre alle Sicav, alle Sicaf ed altri intermediari finanziari, comprende le Sgr nel novero dei soggetti che possono assumere la qualifica di sostituto d'imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti ai soggetti che partecipano agli Oicr mobiliari. Il comma 3 del medesimo articolo estende gli obblighi dei sostituti d'imposta in relazione ai proventi derivanti dal rimborso, liquidazione o cessione delle quote dei medesimi Oicr. Come chiarito dalle Entrate, gli intermediari finanziari che ricevono dai propri clienti l'incarico di eseguire le operazioni di cessione delle predette quote sono anche tenuti ad effettuare la ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies citato.

Tale obbligo a carico degli intermediari non sussiste qualora il contribuente che effettua tali operazioni al di fuori di un'attività d'impresa provveda alla vendita delle quote senza affidare l'incarico a questi ultimi. In tal caso, infatti, sarà il contribuente stesso ad autoliquidare l'imposta sostitutiva dovuta nel quadro RM del modello Unico e a compilare il quadro RT in relazione ad eventuali minusvalenze che dovessero emergere a seguito di tali operazioni.

Come ricordato dalle Entrate, questa ipotesi si verifica nel caso in cui le quote (al portatore) oggetto di trasferimento non siano depositate presso un intermediario italiano e abbiano un valore inferiore a 1.000 euro, oppure nel caso in cui la Sgr intervenga esclusivamente per l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2022 del Codice civile. Sebbene in tali casi non vi sia alcun obbligo di effettuazione della ritenuta, le Sgr o gli intermediari finanziari che collocano le quote di un Oicr, presso i quali il contribuente abbia in essere un rapporto avente ad oggetto tali strumenti finanziari, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta i dati relativi all'operazione di cessione e quelli relativi al soggetto cedente.

Nella risoluzione 101/E è stato inoltre individuato il soggetto tenuto all'esecuzione degli adempimenti connessi all'applicazione del risparmio amministrato, che costituisce il regime “naturale” per la tassazione dei redditi diversi realizzati a seguito di operazioni effettuate su quote di Oicr. L'eventuale rinuncia al regime del risparmio amministrato ha effetto a partire dalla prima operazione effettuata in un momento successivo a tale evento. Secondo l' Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta è il soggetto presso cui le quote sono detenute nell'ambito di un rapporto di custodia, amministrazione o in altro rapporto stabile. Le Sgr sono tenute a tale adempimento in caso di collocamento diretto delle quote. Qualora il collocamento avvenga per il tramite di un altro intermediario finanziario, gli adempimenti connessi al regime del risparmio amministrato sono a carico di quest'ultimo.

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