Controlli e liti

Il contribuente deve dimostrare di aver finanziato le spese grazie a una donazione

di Antonio Zappi

Per respingere le pretese erariali basate sul cosiddetto “redditometro” non basta che il contribuente dichiari genericamente che le spese sostenute siano state finanziate da una considerevole donazione ricevuta dai genitori, ma è, invece, necessario provare che proprio tali risorse finanziarie abbiano coperto, almeno ragionevolmente, le spese oggetto di contestazione. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, con l’ ordinanza 10545 , sezione 6, depositata il 15 aprile scorso.

Confermando la sentenza di primo grado, anche i giudici della Ctr Emilia-Romagna avevano asserito che le Entrate avessero illegittimamente operato, non avendo adeguatamente risposto alle difese di un contribuente che, proprio in forza della predetta liberalità, aveva giustificato il maggior reddito contestatogli.
Diversamente, invece, per la Suprema Corte sono stati i giudici regionali emiliani ad aver imposto erroneamente all'Ufficio un onere probatorio non previsto, ricadendo sul contribuente la necessità di provare che le spese accertate fossero state effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalla donazione.
I giudici di Piazza Cavour, quindi, confermano i confini della prova contraria a carico del contribuente nell'ambito dell'accertamento sintetico, sottolineando che a tal fine non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità, o il semplice transito, di una somma economica per poter giustificare la legittimità di spese in assenza di reddito, in quanto «si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere».
Una simile statuizione, ovviamente, può far nascere qualche preoccupazione nelle famiglie ove, per diffusa consuetudine, i genitori forniscono aiuto ai figli per le loro spese con una “donazione indiretta” di denaro che, normalmente, viene effettuata tramite bonifico bancario proprio per opporre al Fisco la prova che una determinata spesa, formalmente eseguita da un soggetto, è in realtà finanziata da un altro soggetto (si pensi, ad esempio, all'acquisto di un'autovettura o di un immobile finanziato in favore di un figlio).
In questi casi, tuttavia, non vi è dubbio che sia possibile provare al Fisco la liceità del trasferimento di una provvista finanziaria propedeutica ad un investimento effettuato da parte di altro soggetto che non dichiara redditi capienti per effettuarlo.
Il problema, invece, sorge quando un contribuente che non ha una capacità contributiva compatibile con le spese effettuate non è in condizione di dimostrare che per tali spese abbia utilizzato le somme ricevute in donazione. E, nel caso di specie, la Ctr emiliana non aveva in alcun modo verificato se il contribuente avesse comprovato l'utilizzo per le spese accertate delle somme donate.

Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 10545 del 15 aprile 2019

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