L'esperto rispondeContabilità

Gli immobili in locazione finanziaria non possono entrare nell’attivo patrimoniale

di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl svolge attività principale di gestione beni immobili propri (Ateco 682001) e loca ad uso ufficio o industriale svariati immobili di proprietà e alcuni condotti in leasing; tre anni fa, come attività secondaria, ha acquistato e iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione al 60% del capitale sociale in società di servizi industriali. Si chiede se, ex comma 3, articolo 162-bis, Tuir, Dpr 917/1986, questa Srl ricada, quale holding industriale, negli obblighi di comunicazione, aliquota Irap, eccetera, a carico degli intermediari finanziari, dato che nel bilancio 2018 della Srl:
l’ammontare della partecipazione sarà superiore al 50% dell’attivo di stato patrimoniale;
se si aggiunge all’attivo dello stato patrimoniale l’ammontare degli immobili condotti in locazione finanziaria, indicati nella nota integrativa al bilancio 2018, l’incidenza della partecipazione sarebbe molto inferiore al 50% dell’attivo dello stato patrimoniale, visto che il leasing è solo una modalità alternativa per finanziare l’acquisizione di immobili.
E.P - Bologna

L’articolo 162-bis, comma 3 del Tuir, Dpr 917/1986, come modificato dal Dlgs 29 novembre 2018, n. 142, che ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si definiscono società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Ai fini di quanto sopra evidenziato, l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
Nel caso del lettore, non si ritiene possibile considerare nell’attivo patrimoniale anche l’ammontare degli immobili condotti in locazione finanziaria: in applicazione dei principi contabili Oic (organismo italiano contabilità) tali contratti non vanno esposti all’attivo patrimoniale ma continuano ad essere rilevati con il metodo cosiddetto patrimoniale invece che con il metodo finanziario previsto dai principi contabili internazionali. Si veda al riguardo la relazione di accompagnamento al Dlgs 139/2015 nella quale viene esplicitamente previsto che il legislatore ha preferito «mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo».

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