Adempimenti

Rivalutazioni, entro oggi la seconda rata della sostitutiva

di Lorenzo Pegorin

Scade oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa per i contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare che, a norma dell'articolo 1 comma 145 della Legge 147/2013 - così come modificato dall'articolo 4 comma 11 del DLl 66/2014 - hanno deciso di avvalersi del differimento in tre rate del pagamento del tributo dovuto.
Gli importi da pagare devono essere versati, mediante modello di pagamento F24, utilizzando i codici tributo elencati nella risoluzione dell'agenzia delle Entrate del 9 giugno 2014, n. 60, e cioè: «1811» (Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - articolo 1, comma 140 della legge 147/2013) e «1813» (Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 142 della legge 147/2013).
Questi codici tributo vanno esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a debito versati», con l'indicazione nel campo «Anno di riferimento» del periodo d'imposta per cui si effettua il versamento. Gli importi da pagare possono essere compensati come prevede l'articolo 17 del Dlgs. 241/1997.
Si ricorda inoltre che, per effetto di quanto stabilito dal Dl 66/2014, anche in ipotesi di differimento nel versamento del tributo nelle tre rate previste, nessun interesse di dilazione risulta dovuto, né sulla seconda rata in scadenza oggi, né sulla terza con termine di pagamento fissato al 16 dicembre 2014.
La circolare 13/2014 dell'agenzia delle Entrate, al paragrafo 7, precisa che, in ottemperanza a quanto già stabilito per il passato l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa s'intende senz'altro perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori iscritti e dell'afferente imposta sostitutiva.
Di conseguenza, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento di tale tributo non rileva ai fini della validità della rivalutazione, ma determina l'iscrizione a ruolo del corrispondente importo, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del Dpr 602/1973.
Rimane, naturalmente, ferma, in ipotesi di omesso versamento, la facoltà del contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997.

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