Adempimenti

Il modello 730 senza sostituto richiede l’effettiva assenza di un datore di lavoro

di Antonio Zappi


Il rimborso derivante dalla presentazione del modello 730 viene, di norma, effettuato dal datore di lavoro di cui il contribuente è dipendente nel momento in cui sono da effettuare le operazioni di conguaglio, ma alcune categorie di persone in quella fase non hanno un sostituto di imposta. Si pensi, ad esempio, ai disoccupati privi di Naspi, oppure a colf o badanti che hanno un datore di lavoro privato che non è sostituto di imposta. In questi casi, da qualche anno è possibile presentare anche il modello «730 senza sostituto», indicando il codice «A» nell’apposita casella prevista nel frontespizio ed in tal modo il rimborso spettante viene effettuato direttamente dalle Entrate.

In tempi di crisi economica, oltre ai dipendenti che hanno un regolare sostituto e quelli che invece non hanno un datore di lavoro che possa ordinariamente effettuare il conguaglio, si è andata affermando anche una terza categoria di contribuenti: quelli che avrebbero un sostituto di imposta che dovrebbe erogare il rimborso del modello 730, ma che fanno finta di non averlo, in quanto ben sanno che difficilmente riceverebbero il rimborso Irpef dallo stesso.

Ricadono in quest’ultima fattispecie i dipendenti di aziende con problemi di liquidità o che non erogano i rimborsi ai dipendenti perché non hanno ritenute da corrispondere all’Erario da compensare in F24 con i rimborsi liquidati in busta paga. La soluzione “pratica” che a volte alcuni dipendenti individuano per ricevere il rimborso dall’agenzia delle Entrate è quella di indicare fittiziamente nel 730 l’assenza del sostituto, anche perché fino a quando non verrà presentata la loro Certificazione unica gli uffici non sono in condizione di poter controllare la veridicità dell’assenza di sostituto.

A ben vedere, per effetto di tale escamotage il contribuente non riceverebbe niente più di quanto gli spetta, ma le irregolarità che attengono al contenuto della dichiarazione, ancorché non incidenti sulla determinazione della base imponibile o del tributo, danno luogo a vizio formale e la dichiarazione affetta da tali irregolarità è da considerare inesatta in base all’articolo 8 del Dlgs 471/1997: la violazione di tali obblighi informativi prevede una sanzione da 250 a 2mila euro. In questo caso, peraltro, non può operare la speciale causa di non punibilità prevista per le violazioni meramente formali (articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997) poiché tale comportamento interferisce con le azioni di controllo erariali.

L’irregolarità in argomento, invece, non appare punibile con una eventuale declaratoria di nullità del modello presentato (articolo 1, comma 1, del Dpr 322/1998), in quanto la dichiarazione, pur irregolare, risulterebbe comunque redatta su modello conforme al provvedimento direttoriale delle Entrate. Diverso, invece, sarebbe il caso se il modello irregolare fosse presentato da contribuenti titolari di redditi non dichiarabili con il 730.

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