Adempimenti

Forfettari, il dipendente senza ritenuta deve passare dalla dichiarazione

di Antonio Zappi

I contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (articoli 23 - 30) del Dpr 600/73. L’articolo 1, comma 69, della legge 190/2014 stabilisce, infatti, che i soggetti forfetari non hanno alcun obbligo di effettuare le ritenute fiscali quando corrispondono compensi per lavoro e prestazioni professionali e poiché dal 1° gennaio 2019 possono rientrare nel regime agevolato anche coloro che hanno sostenuto spese per lavoro per un ammontare superiore a 5mila euro lordi, mentre la platea dei contribuenti forfetari si è notevolmente allargata con l’ampliamento della soglia di ricavi/compensi a 65mila euro, in questo ambito saranno più frequentemente corrisposti anche compensi per prestazioni di lavoro dipendente.

In tal senso, però, per scongiurare equivoci e in quanto la retribuzione sarà corrisposta al lordo delle ritenute fiscali, il lavoratore dovrà essere adeguatamente informato che una parte della sua retribuzione non è disponibile e che la stessa dovrà essere prudentemente accantonata per adempiere in proprio al pagamento delle imposte dovute.

Per i dipendenti di un imprenditore forfetario, infatti, non ci sarà praticamente più la possibilità di rientrare nelle ipotesi di esonero della dichiarazione dei redditi ed essi saranno quasi sempre costretti a compilare il modello 730/Redditi per adempiere al saldo di quelle imposte che l’assenza della ritenuta alla fonte costringerà a liquidare in autotassazione.
Il concreto rischio è che qualche lavoratore dipendente non recepisca questo cambio culturale nell’approccio agli adempimenti tributari, omettendo di presentare il modello dichiarativo, con l’inevitabile conseguenza di subire accertamenti automatizzati (articolo 41-bis del Dpr 600/1973) innescati dall’incrocio dei dati disponibili in Anagrafe tributaria e forniti dal datore di lavoro. Infatti, sebbene non obbligato alla presentazione del modello 770, il soggetto forfetario che corrisponde compensi per lavoro senza effettuare la ritenuta deve comunque indicare nella sua dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei compensi (lordi) erogati (righi RS371, RS372 e RS373 del modello Redditi).

Alla luce di quanto detto, poiché, nell’escludere gli obblighi di sostituzione di imposta dei contribuenti forfettari, la norma utilizza la locuzione normativa “non sono tenuti” ed espressamente, quindi, non si esclude che un imprenditore forfettario possa comunque rivestire la qualifica di sostituto d’imposta, si ha ragione di ritenere che, previo consenso del lavoratore, anche nel regime agevolato possano facoltativamente essere operate ritenute alla fonte ed anche le Entrate avrebbero tutto l’interesse a chiarire esplicitamente il possibile esercizio di un’opportunità funzionale al corretto assolvimento dei tributi dovuti, a tutto vantaggio della semplificazione e riportando il lavoratore a poter percepire la retribuzione naturale “al netto” a prescindere dal regime fiscale del datore di lavoro.

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