Contabilità

VERSO I BILANCI/2 - Per la continuità aziendale rilevanti anche i fatti post chiusura

di Raffaele Marcello e Matteo Pozzoli

La continuità aziendale è un tema alquanto articolato e che coinvolge la predisposizione del bilancio nei suoi aspetti (soprattutto) di valutazione ed informazione.

La disamina concernente l’esistenza della continuità aziendale, tuttavia, anticipa la preparazione medesima del bilancio. Non a caso, i principi contabili internazionali sostengono che il going concern rappresenta un’assunzione contabile, ossia un presupposto su cui è articolato il bilancio medesimo.

L’Oic 11, Finalità e postulati del bilancio, pubblicato nel marzo 2018 apporta - nonostante né la direttiva (Ue) 34/2013 né il Dlgs 139/2015 contenessero nuove previsioni al riguardo-importanti novità in materia. Peraltro, si evidenzia che il citato Oic 11 è entrato in vigore a partire dai bilanci che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2018, fatta eccezione proprio per la sezione dedicata alla continuità aziendale (Oic 11, paragrafi 21-24) che è entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2017.

L’Oic 11 esamina l’aspetto del going concern secondo una progressione di criticità crescente. Ai nostri fini, rileva ricordare che l’articolo 2423-bis, comma 1, del Codice civile afferma che «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività».

Il primo passaggio consiste nell’analisi che la società dovrebbe eseguire nella fase di preparazione del bilancio in merito alla capacità di poter proseguire la propria attività per un «prevedibile arco temporale futuro», approssimato nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Nel caso in cui la direzione identifichi significative incertezze, la nota integrativa dovrebbe riportare una serie di informazioni concernenti, oltre le motivazioni che portano a ritenere le incertezze significative, fattori di rischio, assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Le «Motivazioni alla base delle decisioni assunte» evidenziano che la crisi aziendale non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità.

Laddove gli amministratori concludano che nell’arco temporale futuro di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, nonostante non siano state accertate cause di scioglimento ai sensi della disciplina codicistica, le valutazioni del bilancio, pur nella prospettiva di continuità, dovranno tenere conto della situazione esistente e, in particolare, del mutato orizzonte temporale. L’Oic 11 porta come esempi di potenziale intervento, alla luce della mutata prospettiva, la revisione della vita utile e la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni tecniche, l’analisi dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi, la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate. La nota integrativa darà conto della situazione esistente e del connesso impatto sul bilancio.

Se, infine, è accertata una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del Codice civile, ai sensi dell’articolo 2485 del Codice civile, l’orizzonte temporale di funzionamento si riduce ulteriormente e la società, pur nella prospettiva della continuità aziendale, dovrà ancor più tener conto dell’impatto che tale presupposto ha sulle valutazioni.

Rileva osservare che nel caso in cui la società sia posta in liquidazione, il principio e le regole tecniche di riferimento mutano, in quanto si applicano le disposizioni dell’Oic 5, Bilanci di liquidazione. Ancora, vale la pena considerare che, nonostante l’Oic 11 sia stato rivisto, restano in vigore le previsioni dell’Oic 29 sui fatti successivi per il quale, ai fini del giudizio sulla continuità aziendale sono tenuti in debita considerazione anche gli eventi occorsi tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio.

In ultimo, è opportuno considerare che, in ragione del coordinamento delle informazioni, la relazione sulla gestione riporterà contestualmente informazioni connesse alla situazione aziendale, dovendosi riportare informazioni sulla «situazione della società» e sulla «evoluzione prevedibile della gestione».

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