Adempimenti

Dati dettagliati nell’e-fattura emessa per conto del cedente

di Andrea Barison e Andrea Paccagnella

Anche la fattura elettronica, come quella cartacea, può essere emessa per conto del cedente o del prestatore direttamente dal cessionario, dal committente o da un terzo.
Il primo comma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 prevede che la fattura relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi può essere emessa, previo accordo tra le parti, circolare 45/E/2005, punto 2.2.2, direttamente dal cliente o da un terzo per conto del cedente o prestatore ferma restando la responsabilità di quest’ultimo per le violazioni connesse alla emissione della fattura stessa.

Qualora il cliente o il terzo emittente la fattura risieda in uno stato con il quale non sia regolamentata la reciproca assistenza in materia di Iva l’emissione della fattura è subordinata alla previa comunicazione all’agenzia delle Entrate da parte del cedente del possesso di alcuni specifici requisiti. Ovvero di essere in attività da almeno cinque anni e di non aver ricevuto nel medesimo lasso di tempo la notifica di avvisi di accertamento o di atti di contestazione di violazioni sostanziali in materia di Iva (provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2004).

Nella fattura, in base al comma 2 lettera n) dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, deve risultare che la stessa è stata compilata dal cessionario, dal committente o da un terzo per conto del cedente o prestatore.
Nel caso in cui il cliente o il terzo che emette la fattura non sia anche incaricato della gestione della contabilità deve inviare copia della fattura al cedente o prestatore, oppure al soggetto depositario delle scritture contabili indicato dal cedente stesso.
Ipotesi di emissione della fattura per conto del cedente o prestatore sono contenute, ad esempio, nei commi 6 e 7 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972. Il comma 6 si riferisce alla fattura emessa dal cessionario per conto del produttore agricolo con volume di affari inferiore a 7 mila euro e il comma 7 alla fattura emessa dalle cooperative per conto dei produttori agricoli conferenti.

Relativamente alla fattura elettronica, sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, nella Faq n. 47 del 21 dicembre 2018 e nella risposta 30 del 7 febbraio 2019 dell’agenzia delle Entrate si dovrebbe osservare il seguente comportamento:
•«Cedente, prestatore», vanno indicati i dati del soggetto che ha ceduto il bene o prestato il servizio (punto 1.2 della rappresentazione tabellare della fattura elettronica in base al provvedimento 89757 del 30 aprile 2018);
•«Terzo intermediario, soggetto emittente», vanno indicati i dati del cessionario, del committente o del terzo che emette la fattura per conto del cedente o prestatore (punto 1.5 della rappresentazione tabellare della fattura elettronica), e in corrispondenza del punto 1.6 del tracciato della fattura elettronica va indicato il codice «CC» se la fattura è emessa dal cliente o il codice «TZ» se è emessa da un terzo;
•«Cessionario, committente», vanno indicati i dati del cliente (punto 1.4 della rappresentazione tabellare della fattura elettronica);
•«Indirizzo telematico», può essere indicato il codice destinatario o l’indirizzo pec del cliente, cessionario o committente, o quello del fornitore, cedente o prestatore. Si ritiene preferibile indicare l’indirizzo telematico del cessionario o committente. Si ricorda, infatti, che qualora fosse indicato l’indirizzo telematico del cedente o prestatore e il cessionario o committente avesse registrato nel portale dell’agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico, codice destinatario o pec, in ogni caso lo Sdi consegnerebbe all’indirizzo di quest’ultimo ignorando quello indicato nella fattura elettronica.

Nella numerazione delle fatture il soggetto emittente dovrà seguire la numerazione propria delle fatture emesse dal cedente o prestatore. Nel caso in cui l’indirizzo telematico inserito sia quello, come preferibile, del cessionario o committente lo stesso dovrà trasmettere al cedente o prestatore un duplicato del file Xml della fattura o una copia della stessa in formato Pdf, con allegata, eventualmente, anche la relativa ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dallo SdI. In ogni caso il cedente potrà consultare la sua fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale dell’agenzia delle Entrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©