Adempimenti

Fatca al via già dal 1° luglio

di Marco Bellinazzo e Davide Rotondo

Il primo passo per la ratifica del Fatca da parte dell'Italia è stato fatto. Lunedì scorso il Consiglio dei ministri ha infatti approvato lo schema di disegno di legge per il recepimento dell'Accordo intergovernativo sottoscritto da Washington e Roma (IGA Italia) il 10 gennaio 2014.
Attraverso la legge di ratifica che dovrà ora essere approvata dal Parlamento (si spera in tempi stretti) verrà data attuazione all'IGA Italia e verranno introdotte le disposizioni concernenti gli adempimenti cui saranno tenuti gli intermediari finanziari italiani a partire dal 1° gennaio 2016 in relazione allo scambio automatico dei dati Ocse (cosiddetto Common Reporting Standard, Crs) che estenderà gli obblighi di identificazione della clientela a tutti i soggetti non residenti. Quindi non solo per i cittadini Usa.
Il disegno di legge si compone di tre parti: la legge di ratifica, la versione italiana dell'IGA e la relazione illustrativa. Nel dettaglio, i 12 articoli della legge di ratifica stabiliscono gli obblighi delle istituzioni finanziarie in relazione all'acquisizione di determinati dati all'atto dell'apertura del conto, da parte di soggetti non residenti (ai fini Crs a partire da gennaio 2016) ovvero di cittadini/residenti fiscali statunitensi (ai fini Fatca a partire retroattivamente dal 1° luglio 2014). Le informazioni da acquisire comprendono: codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza e attestazione di residenza fiscale o, nel caso di soggetti statunitensi, Tin Usa e attestazione di residenza fiscale Usa; per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini Usa; per soggetti diversi da persone fisiche, denominazione sociale o ragione sociale, nonché la sede legale.
Ai fini Fatca, è specificato che, per i conti pre-esistenti (aperti entro il 30 giugno 2014) detenuti da cittadini/residenti ai fini fiscali Usa (nonché entità non finanziarie passive non statunitensi con soggetti controllanti Usa), il Tin Usa debba essere acquisito entro il 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2015 (nonché con riferimento alle annualità successive), le istituzioni finanziarie dovranno tenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.
La documentazione usata per espletare gli obblighi di adeguata verifica dovrà essere conservata fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione. O, in caso di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la comunicazione era dovuta.
È prevista la possibilità di scambiare informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti e necessarie ai fini dell'adeguata verifica con istituzioni finanziarie appartenenti allo stesso gruppo o con fornitori terzi di servizi. Sono definite le sanzioni in caso di violazione degli obblighi dell'Accordo: nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica nonché nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni dovrebbe trovare applicazione la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 10, comma 1-bis del Dlgs 471/1997 (da 2.065 a 20.658 euro). In generale dovrebbe invece essere applicata una sanzione pari al 100% del prelievo non effettuato nei confronti dell'istituzione finanziaria in alcuni casi.
L'introduzione degli obblighi relativi al Common Reporting Standard nel contesto di attuazione della normativa Fatca rappresenta un chiaro segnale della rilevanza che il Governo ripone sullo scambio automatico multilaterale dei dati ai fini di contrastare l'evasione fiscale off-shore facendo cadere il segreto bancario nei cosiddetti paradisi fiscali.

Lo schema di disegno di legge Fatca

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