Adempimenti

Iva, comunicazione annuale con pochi margini per correggere gli errori

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Comunicazione dei dati Iva senza chance di rettifica o integrazione. Entro il prossimo 2 marzo (il 28 febbraio è sabato) i soggetti obbligati dovranno presentare per l'ultima volta la comunicazione annuale dati Iva . E bisognerà prestare (come sempre) molta attenzione, in quanto gli errori possono essere corretti solo in sede di dichiarazione annuale Iva in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.

I soggetti obbligati e gli esoneri
Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti di imposta titolari di partita Iva, nonché i soggetti tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale anche se non hanno posto in essere, nell'anno, operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, salvo alcune eccezioni.
Sono esonerati dall'obbligo, ad esempio, le persone fisiche che hanno realizzato nel 2014 un volume d'affari uguale o inferiore a 25mila euro e i contribuenti che nel 2014 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti Iva ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972. Anche coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 633/1972, non sono tenuti alla presentazione della comunicazione, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie ovvero abbiano effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (ad esempio acquisti di oro e argento puro o di rottami).
L'esonero dalla presentazione della comunicazione vale inoltre per i contribuenti già esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio i contribuenti soggetti al regime dei minimi), per i soggetti di all'articolo 74 del Tuir quali lo Stato ed enti pubblici nonché per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Le società che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del Dpr 633/1972 sono tenute a inviare singolarmente la comunicazione dei dati relativi alla propria attività.

Comunicazione senza natura dichiarativa
La comunicazione – che va presentata esclusivamente in via telematica - non ha natura dichiarativa: attraverso la stessa il contribuente non procede alla determinazione dell'imposta dovuta, attività che si perfezionerà invece nella dichiarazione annuale. La principale finalità della comunicazione, infatti, è quella di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.

Le sanzioni e la «sanabilità»
La natura non dichiarativa del modello ha importanti conseguenze anche in termini di sanzioni e di utilizzo del ravvedimento operoso. L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della comunicazione dati Iva, infatti, dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (prevista dall'articolo 11 del Dlgs 471/1997) e non di quella per l'omessa o infedele dichiarazione.
La natura non dichiarativa della comunicazione rende poi inapplicabili le disposizioni in materia di ravvedimento operoso. Pertanto, gli errori possono essere corretti solo in sede di dichiarazione annuale, non essendo possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.

Le modifiche dal 2016
Come anticipato si tratta dell'ultimo anno per la comunicazione annuale dei dati Iva. Dal 2016, entro il termine finora previsto per l'invio della comunicazione, scatterà invece l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma.
La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto la cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione e l'anticipo dei termini di invio della dichiarazione Iva annuale al 28 febbraio di ogni anno, a partire dalla dichiarazione Iva relativa al 2015 (quindi dal 2016).
Pertanto, per il periodo di imposta 2014 vige ancora l'obbligo di presentare la comunicazione entro il 2 marzo 2015, salvo che si presenti la dichiarazione Iva in forma autonoma entro la stessa data.

Le istruzioni alla comunicazione annuale dei dati Iva

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