Adempimenti

Il certificato sanitario rilasciato dal medico non vuole la fattura elettronica

di Antonio Zappi

Al fine dell’emissione della fattura elettronica per le prestazioni mediche, dopo le modifiche operate dal decreto semplificazioni (articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/2018), risulta ora dirimente la natura della prestazione, ossia la circostanza che essa abbia, o meno, carattere sanitario e non deve più essere valutata la riconducibilità della prestazione sanitaria alla disciplina della trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria.
Negli studi medici, tuttavia, persiste ancora qualche dubbio sul confine dell’obbligo di fatturazione digitale di qualche prestazione come, ad esempio, quelle legate al mero rilascio di certificati.
In realtà, però, anche tale pratica burocratica è un atto che rappresenta la conclusione di una prestazione sanitaria iniziata con l’acquisizione del consenso, la raccolta dell’anamnesi, e proseguita con la visita medica: tutto il complesso di questi atti costituisce, quindi, una prestazione medica. Da ciò, allora, ben si comprende come il rilascio del certificato medico non abbia autonomia quale prestazione burocratica, in quanto è pur sempre inserito in una prestazione sanitaria.
Peraltro, anche alla luce della consolidata giurisprudenza Ue, è solo se la prevalente finalità della prestazione medica è la tutela della salute che il compenso fatturato per certificati a pagamento è esente da Iva, mentre se la prevalente finalità è di natura accertativa, peritale o medico-legale, allora il compenso è soggetto a Iva (ad esempio, rilascio dei certificati per invalidità civile), ma la circostanza che la fattura sia esente dall’Iva è del tutto irrilevante ai fini dei previsti eventuali obblighi di fatturazione elettronica che, quindi, non dovrà comunque essere emessa per le prestazioni in argomento rese a persone fisiche, come ormai ben chiarito dalla stratificazione dei provvedimenti (Garante della privacy, provvedimento 15 novembre 2018, n. 481, Agenzia delle Entrate, provvedimento 21 dicembre 2018 e articolo 10-bis del Dl 119/2018, per come emendato dal decreto semplificazioni) che hanno esonerato gli operatori medico/sanitari dalla fatturazione elettronica a fini di tutela e protezione dei dati personali.
Ciò, quindi, comporta che detti soggetti devono emettere la fattura elettronica soltanto nei casi in cui oggetto della stessa è una prestazione non sanitaria (ad esempio, fattura relativa al compenso spettante per la tenuta di un corso/convegno o per i giorni di sostituzione di un collega), oppure una prestazione (anche sanitaria) ad un soggetto diverso da una persona fisica (ad esempio, fattura emessa ad una società sportiva per le visite mediche effettuate agli atleti, ovvero fattura emessa al datore di lavoro per le visite mediche effettuate ai dipendenti).
Diversamente, pur in assenza di specifica prassi sul punto, poiché il rilascio di un certificato ad una persona fisica è un atto medico che compendia l’esito finale di un’attività descrittiva di risultanze di dati sensibili a valle di una prestazione sanitaria rivolta a privati, l’emissione della fattura elettronica per tale certificazione a pagamento deve ritenersi vietata.

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