Imposte

Bonus investimenti anche per i beni complessi, ma solo per i pezzi agevolati singolarmente

di Gian Paolo Tosoni


Il credito di imposta sui nuovi investimenti compete limitatamente ad una categoria circoscritta di beni: l'articolo 18 del Dl 91/2014 ha introdotto un'agevolazione per i titolari di reddito d'impresa che realizzano investimenti in beni strumentali nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, ricalcando quanto già previsto in passato dalla legge 383/2001 (Tremonti-bis) e dalla legge 102/2009 (Tremonti-ter). Oggetto dell'agevolazione possono essere esclusivamente gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; si tratta quindi di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Ma c'è un caso particolare in cui si può fruire del bonus, almeno in parte, anche quando i beni oggetto dell'investimento non sono compresi nella tabella.


Infatti, qualora l'investimento consista in beni complessi, diversi da quelli della divisione 28, l'agevolazione sarà riconosciuta nei limiti del costo riferibile ai beni della divisione 28 che sono stati utilizzati per la realizzazione del bene complesso e che sono oggettivamente individuabili. Il tutto limitato ai beni che siano nuovi.

In ogni caso, l'agevolazione spetta non solo per l'acquisto dei beni rientranti nella divisione 28, ma anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

La strumentalità del bene è un requisito essenziale, come previsto dal comma 6 dell'articolo 18, che prevede la revoca dell'incentivo se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.
Come è noto, l'agevolazione riguarda l'ammontare degli investimenti che eccedono la media dei cinque anni precedenti. Quindi per determinare l'ammontare del beneficio i contribuenti dovranno ricostruire a ritroso, e per diversi anni, quali beni potevano considerarsi compresi, e quali no, nella divisione 28. L'agevolazione consiste, infatti, nel riconoscimento di un credito d'imposta (solo per investimenti di valore unitario inferiore a 10.000 euro) pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali della stessa divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
In sostanza, se un titolare di reddito d'impresa effettua un investimento di 5.000 euro e nei cinque anni precedenti aveva effettuato investimenti per beni della stessa divisione per euro 2.000, potrà beneficiare di un credito d'imposta pari a 450 euro [(5.000-2000) *0.15].
Sono ammessi alla fruizione dell'agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa, dunque imprese individuali, società di persone, società di capitali e enti commerciali. Restano, pertanto esclusi gli esercenti arti e professioni.
Il bonus fiscale andrà ripartito in tre rate annuali di pari importo, potrà essere usato solo a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato. Il credito non concorre né alla formazione del reddito d'impresa né alla determinazione della base imponibile Irap.

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