Imposte

Doppia opzione per i minimi nel 2015

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di Gian Paolo Tosoni

Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo di dimensione minime, avranno due opzioni per scegliere il loro regime fiscale ai fini delle imposte dirette ed Iva, nell'anno 2015. Al nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di stabilita' 2015 (n. 190/2014), si affianchera' la proroga del precedente regime dei contribuenti minimi (articolo 27 D.L. n. 98/2011). Quindi chi inizia la attivita' da quest'anno potra' scegliere il regime che ritiene piu' conveniente.
In linea di massima la convenienza maggiore e' per il regime dei minimi di cui al Dl 98 in quanto l'imposta sostituiva sul reddito e' pari al 5% in luogo del 15%. Pero'nei calcoli di convenienza vi sono altre variabili da considerare. A favore del precedente regime che sara' prorogato per il 2015 e' il limite di ricavi pari a 30.000 euro per tutti i contribuenti, mentre nel nuovo regime forfetario l'ammontare dei ricavi che non puo' essere superato, varia da 15 a 40 mila euro a seconda del tipo di attivita' svolta. Ancora a favore del regime dei minimi e' la possibilita' di accedervi per i pensionati, situazione quasi preclusa nel nuovo regime forfetario. Infatti secondo il comma 54 e seguenti della legge n. 190/2014, il reddito realizzato dai soggetti in regime forfetario non puo' essere inferiore al reddito di lavoro dipendente o di pensione e tenuto conto dei limiti modesti di ricavi per essere ammessi (esempio professionisti 15.000 euro) anche una pensione di mille euro al mese risulterebbe superiore.
Il regime forfetario invece puo' essere favorevole in presenza di attività' senza costi come ad esempio un professionista che svolge la professione in strutture altrui; in questi casi il regime forfetario prevede una percentuale di redditivita' che di fatto riconosce una percentuale di costi anche se non sostenuti.
Inoltre commercianti ed artigiani devono valutare gli effetti relativi ai contributi previdenziali. Infatti il nuovo regime forfetario consente di non versar di contributi nella quota fissa (3.600 euro annui circa) ma solo il contributo variabile (22,65%) sul reddito effettivo.
Nel regime forfetario e' piu' facile l'accesso in quanto non e' vietato l'ingresso a chi nei tre ani precedenti svolgeva la medesima attività' ovvero quanto questa consiste nella prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo; queste situazioni inibiscono invece l' accesso al regime dei minimi.
La scelta fra un regime e l'altro riguarda nella sostanza i soggetti che iniziano la attivita' nel 2015. Infatti i contribuenti gia'' in attività' nel 2014 che applica no il regime dei minimi continueranno farlo per gli anni mancanti al quinquennio od al compimento dei 35 anni di eta'. Al contrario chi nel 2014 era gia' in attività' e dal 2015 ha scelto il regime forfetario significa che non era nelle condizioni di applicare il regime dei minimi (esempio perche' proveniente dal regime delle nuove iniziative produttive) quindi non lo potra' applicare nemmeno a seguito della riapertura dei termini.

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