Da semplificato a fofettario, per la rettifica Iva non rileva il reverse charge
L’articolo 19 bis 2 del Dpr 633/1972, comma 3 stabilisce l’obbligo della rettifica della detrazione per l’Iva assolta su servizi non ancora utilizzati, in caso di mutamento di regime della detrazione Iva. Ora il tema delicato è proprio valutare il termine «servizi non ancora utilizzati», considerando che la circolare 26/E del 1° giugno 2016 ha affermato che la rettifica della detrazione è dovuta quando la prestazione manutentiva abbia incrementato il valore dell’immobile e non abbia completato il processo di cessione della utilità al beneficiario di detta manutenzione. Alla luce di questo precedente, si ritiene che la rettifica della detrazione sia dovuta in caso di passaggio al regime forfettario se l’onere sostenuto è ancora nella fase di utilizzo (il che potrebbe essere attestato dalla circostanza che sia ultimato o meno il processo di ammortamento) , essendo irrilevante, al riguardo, il fatto che l'imposta sia stata assolta con il meccanismo del reverse charge o meno.
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