Adempimenti

Rimborsi per la deduzione Irap «condizionati» dall’F24

di Marco Piazza e Antonella Scagliarini

C’è qualcosa che non funziona nelle procedure di liquidazione delle istanze di rimborso dell'Ires e dell'Irpef per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 in relazione alla deduzione forfetaria dell'Irap (articolo 6 del decreto legge 185 del 2008). Svantaggiati, in particolare i contribuenti che non hanno esposto il credito Irap nel modello F24.

Il limite
Il software dell'agenzia delle Entrate, infatti, non riconosce l'ammontare dell'eccedenza Irap “a credito” di competenza di un esercizio quando esso è stato utilizzato in compensazione dell'acconto Irap di competenza dell'esercizio successivo, in modalità “interna” (cioè mediante semplice annotazione nella dichiarazione Irap) senza avere esposto la compensazione nel modello F24.Con la compensazione verticale in modalità “interna”, i contribuenti hanno diminuito il debito Irap relativo all'acconto, utilizzando il credito Irap derivante dal saldo del periodo d'imposta precedente.Ciò comporta che gli importi relativi all'acconto Irap sono stati esposti in F24 solo per il residuo da versare (pari all'importo dovuto per l'acconto Irap al netto del credito relativo al saldo Irap).Le liquidazioni dell'agenzia delle Entrate riconoscono come “versata” la parte di acconto Irap compensata con l'eccedenza a credito dell'anno successivo solo se la compensazione risulta dai modello F24, trascurando la compensazione verticale interna.

Senza par condicio
Partendo dal presupposto che entrambe le modalità di compensazione del credito sono ammesse - potendo il contribuente scegliere il «tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze» - questa impostazione dell'agenzia delle Entrate crea un'evidente e del tutto ingiustificata discriminazione fra contribuenti. Sono infatti avvantaggiati coloro che hanno esposto il credito Irap nella colonna a credito dell'F24 in quanto si vedono riconoscere un credito Ires da 10% Irap superiore rispetto a coloro che hanno adottato la modalità di compensazione “interna”. La differenza è proprio pari all'importo del 33% (aliquota Ires vigente nel quadriennio 2004-2007) del 10% del credito Irap da saldo.

Il parere di Assonime
Anche Assonime – con circolare 14 del 26 marzo 2009 – ricorda che «laddove l'Irap versata in eccedenza venga compensata con i versamenti di Irap che si rendono dovuti per successivi periodi d'imposta, questa compensazione deve considerarsi a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini in esame, come modalità di versamento dell'Irap relativa a tali successivi periodi».

La strada del rimborso
Gli uffici periferici dell'agenzia delle Entrate fanno sapere che non hanno possibilità di intervenire sul “quantum” del rimborso; così, in attesa che le procedure siano sistemate.

La procedura

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