Imposte

Dl fiscale in via di conversione, scompare l'obbligo di RW per chi non supera i 10mila euro nel conto corrente estero

di Alessandro Galimberti

L "ex" decreto legge voluntary disclosure - rimasto orfano proprio del capitolo sul rientro dei capitali – viaggia spedito verso la conversione, prevista tra oggi e domani alla vigilia della decadenza, riservando sorprese e tensioni istituzionali. Ieri il presidente della Commissione finanze di Palazzo Madama, Mauro Maria Marino (Pd), ha attaccato i colleghi di Monte Citorio, rei di aver trattenuto il provvedimento per 50 giorni, veiocolandolo di fatto "blindato". «A prescindere dalle disposizioni urgenti contenute nel decreto legge - ha detto Marino - occorre assicurare il rispetto delle prerogative delle Commissioni in entrambi i rami del Parlamento. La Commissione del Senato ha dato ampia prova di collaborazione e di senso delle istituzioni, ma richiama la necessità di una collaborazione sia con la Camera sia con il Governo». E a rincarare la dose, il relatore sul Dl 4/14, Claudio Moscardelli, minaccia il blocco dalla prossima "ratifica": «Anche questa volta dobbiamo fermare qualsiasi emendamento – dice – limitandoci a ratificare il lavoro della Camera. Ma credo sarà l'ultima. È una questione di rispetto istituzionale».
Dal testo arrivato dalla Camera, oltre alle questioni fiscali contingenti (calamità naturali), al trattamento economico del personale di protezione civile, alle questioni di telefonia (conferma della tassa governativa sugli abbonamenti ai telefoni cellulari), spunta intanto una mini-sanatoria per i minimi capitali detenuti all'estero. L'obbligo di dichiarazione nel quadro Rw sparisce per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero «il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro». Per queste ipotesi, quindi, viene derogato l'obbligo di "svelamento" all'agenzia delle Entrate: quindi è ragionevole ritenere che nel futuro ddl in materia (su cui il Parlamento lavorerà a partire dalla prossima settimana) i "minimissimi" resteranno fuori anche dal perimetro della futura "disclosure". L'esclusione, in ogni caso, è limitata a depositi e conti correnti bancari, mentre per gli altri strumenti finanziari continuerebbe a valere la regola della dichiarazione obbligatoria.
Il comma 4-bis, aggiunto dalla Camera, novella l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990 , al fine di escludere dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi individuati nel comma 1 i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero di valore complessivo non superiore a 10.000 euro.
Si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 - come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) - relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, ha previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" dell'investimento ai sensi della normativa in materia di monitoraggio (comma 1).
Il comma 2 stabilisce che i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le norme vigenti dagli intermediari residenti ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
Il comma 3 prevede l'esonero dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
In tale quadro si inserisce la novella apportata dalla norma in esame, diretta a specificare che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono anche per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.

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