Contabilità

FISCO E AGRICOLTURA/Società e cooperative, le sovvenzioni pubbliche vanno in nota integrativa

di Gian Paolo Tosoni

L’obbligo di indicare nella nota integrativa che è parte del bilancio 2018, dell’ammontare dei contributi pubblici ricevuti, interessa in modo particolare le società agricole e le cooperative in genere che spesso sono destinatarie di sovvenzioni. Si tratta del nuovo obbligo imposto dall’articolo 1, commi 125, 126 e 127 della legge 124/2017 (sviluppo della concorrenza e tutela dei consumatori) con effetto dal 2018. Tale norma prevede infatti che le imprese (società di capitali e cooperative) che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio d’esercizio.

La previsione è accompagnata da una sanzione assurda. Infatti l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. Dalla norma non si capisce nemmeno come fare a pagare la sanzione, tenuto conto che viene prevista la scadenza di tre mesi a partire dalla data indicata nel «periodo precedente», dove non c’è una data e quindi si presume che la data di partenza sia quella di approvazione del bilancio.

L’obbligo sussiste se l’importo ricevuto è superiore a 10mila euro nel periodo considerato.
Il settore agricolo è destinatario di parecchie sovvenzioni. La più importante è la contribuzione derivante dalla Politica agricola comunitaria che viene erogata dalla Unione europea mentre l’Agea (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura) funge da organismo pagatore. Non si tratterebbe quindi di un contributo ricevuto da una pubblica amministrazione nazionale in quanto di fonte comunitaria mentre la pubblica amministrazione italiana ha soltanto un ruolo esecutivo. In base al dato letterale della norma le contribuzioni Pac potrebbero essere escluse dall’inserimento nella nota integrativa. Tuttavia la sanzione è micidiale ed il buon senso suggerisce di segnalarla.
I contributi Pac peraltro sono in bilancio nella voce A5 del conto economico (altri ricavi e proventi).

Tali contributi sono indicati seguendo ovviamente il criterio di competenza, mentre la segnalazione in nota integrativa va riportata per cassa essendo richiesti i vantaggi economici ricevuti. Quindi è necessaria una riconciliazione tra contributi maturati che sono nel conto economico e quelli percepiti da medicare in nota integrativa.

Le società e cooperative agricole devono senz’altro segnalare nella nota integrativa i contributi percepiti nell’ambito del Piano di sviluppo rurale le cui risorse sono in parte di fonte comunitarie ed in parte regionale. Si tratta di contributi a fondo perduto erogati a fronte di investimenti generalmente in beni strumentali. Essendo sovvenzioni erogate da una pubblica amministrazione nazionale (le Regioni) l’obbligo della segnalazione in nota integrativa non può essere eluso.

Dubbio infine l’obbligo di evidenziare in nota integrativa la tariffa incentivante percepita a fronte della produzione di energia elettrica da risorse fotovoltaiche in cui viene erogata la tariffa incentivante dal Gse che è una società a partecipazione pubblica. La tariffa incentivante nel conto economico viene indicata tra i contributi ed anche in questa fattispecie la prudenza potrebbe suggerire di evidenziarla anche in nota integrativa seguendo il criterio di cassa.

Invece la tariffa omnicomprensiva ricevuta a fronte della energia ottenuta da risorse agroforestali che viene interamente fatturata con applicazione dell’iva, assume più propriamente natura di ricavo.

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