Imposte

Bonus investimenti a rischio senza chiarimenti «estensivi» dell’Agenzia

di Luca Gaiani

Bonus investimenti in salita se non perverranno chiarimenti estensivi da parte dell'agenzia delle Entrate. Il meccanismo di calcolo dell'incentivo introdotto dal decreto legge 91/2014 è basato sul confronto tra gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 24 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 e la media dei corrispondenti acquisti del quinquennio precedente (con esclusione dell'esercizio con investimenti più elevati). Senonché, interessando il periodo agevolato due diversi esercizi fiscali (il 2014 e il 2015), il calcolo deve effettuarsi distintamente per i due semestri: il secondo semestre del 2014 va rapportato alla media 2009-2013 e il primo del 2015 va rapportato alla media 2010-2014. Si tratta, come è facile notare, di un confronto non omogeneo. Il bonus scatta infatti solo se gli investimenti di un semestre o poco più (per il 2014 un semestre e sei giorni) superano quelli che in media si sono effettuati in un anno intero. Questa apparente anomalia, che favorisce senza motivo chi concentra, per pianificazione o per mero caso fortuito, gli investimenti in uno solo dei due semestri agevolati (in quanto deve “scalare” una sola volta le media annuale per ottenere l'eccedenza su cui si applica il credito del 15%), e che rischia di depotenziare fortemente l'effetto della misura, potrebbe essere eliminata dalle Entrate adottando una interpretazione sistematica. Andrebbe cioè previsto un ragguaglio temporale della media in modo da renderla coerente con il volume degli investimenti agevolati. Un altro tema su cui si auspica una interpretazione estensiva riguarda la soglia di 10 mila euro al di sotto della quale l'incentivo non si applica. Si dovrebbe consentire di detassare anche beni di costo inferiore a tale importo in tutti i casi in cui essi facciano parte di un investimento complesso, di cui costituiscono elementi necessari od utili al funzionamento. Anche sul richiamo ai beni della divisione 28 Ateco, si attendono chiarimenti. Per evitare penalizzazioni ingiustificate per taluni settori produttivi, si dovrebbero ritenere compresi nel bonus anche beni extra voce 28 che vengono associati a macchinari inclusi in tale gruppo, senza richiedere, come invece era stato fatto per la Tremonti ter del 2009 (circolare 44/E/2009), che si tratti anche di componenti necessarie ed indispensabili.

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