Forfettari, la Srl in liquidazione può aprire le porte del regime
La legge di bilancio 2019, ridisegnando la lettera d) dell’articolo 1, comma 57 della legge 190/2014 (con l’articolo 1, comma 9 della legge 145/2018) ha imposto la necessità di verificare nuove ed eventuali situazioni di incompatibilità e, nello specifico, dal 2019 le partite Iva non potranno accedere al regime agevolato dell’imposta flat del 15% in caso di controllo (anche indiretto) di una Srl esercente un’attività (anche indirettamente) “riconducibile” a quella condotta come professionista individuale.
Ad oggi, in assenza di precisi chiarimenti interpretativi delle Entrate, sui tavoli dei professionisti si affollano richieste di soluzioni per casi assai difficili da decifrare.
Tra le tante questioni critiche, ad esempio, vi è anche quella di comprendere se il possesso alla data del 31 dicembre 2018 di una quota di partecipazione di controllo in una Srl inattiva (sia in Cciaa che “di fatto”) in possesso di codice Ateco attestante un’attività “riconducibile” a quella forfettaria, debba ritenersi inibente l’accesso alla tassazione forfettaria in ambito personale.
In questo caso, a stretto rigore letterale della norma, il regime agevolato non sarebbe fruibile ma tale esclusione risulterebbe in aperto contrasto con lo spirito stesso della riforma delle cause ostative, attesa la circostanza che una società inattiva non esercita effettivamente alcuna attività e tantomeno, quindi, svolge un’attività in concreto “riconducibile” a quella forfettaria.
Per ragioni analoghe, sembrerebbe circostanza insufficiente a poter integrare una causa ostativa per fruire del regime agevolato anche il caso in cui una società in liquidazione fosse partecipata da un contribuente con controllo sulla stessa e che, contemporaneamente, intendesse avvalersi nel medesimo periodo di imposta del forfait per la sua posizione Iva individuale.
Se infatti è vero, come riportato nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio 2019, che le nuove cause ostative rispondono alla finalità «di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte», non può non considerarsi che una società “di fatto” inattiva non fraziona surrettiziamente nulla e che una Srl in liquidazione in tale fase conclusiva della sua esistenza altro non potrebbe compiere che attività finalizzate allo smobilizzo degli elementi patrimoniali e alla chiusura dei rapporti giuridici pendenti e anche in quest’ultimo caso, quindi, non si potrebbero ravvisare costruzioni giuridiche finalizzate ad ottenere vantaggi contestabili come pianificazione fiscale indebita dell’attività imprenditoriale/professionale complessiva.
Assumendo, quindi, un’interpretazione normativa conforme alla sua ratio, l’accesso al regime forfettario dovrebbe essere impedito solo qualora un contribuente controllasse una Srl che, pur formalmente inattiva o in liquidazione, invece che terminare fisiologicamente la fase di gestione verso l’estinzione dell’impresa continuasse “di fatto” ad esercitare ordinariamente un’attività riconducibile a quella del socio.