Controlli e liti

Frodi carosello, l’onere della prova ricade su entrambe le parti

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

L’apparente regolarità contabile del cessionario non è sufficiente a salvarlo dalle “frodi carosello” a condizione che l’amministrazione provi anche con presunzioni semplici gli elementi di fatto della frode e la complicità del concessionario. Da quel momento l’onere probatorio si sposta n capo al contribuente che deve fornire la prova contraria. Questo è quanto emerge dalla sentenza di Cassazione, sezione Sesta Civile, n. 5313-15 depositata ieri (Presidente Bognanni, Relatore Cosentino) .


La vicenda
Una società di persone esercente il commercio di autoveicoli riceve per l’anno d’imposta 2002 un accertamento in base al quale, a seguito della registrazione di fatture ritenute dall’Ufficio soggettivamente inesistenti, vengono ricuperati a tassazione ai fini Irap i costi dedotti e l’intera Iva detratta. Essa si oppone davanti al Giudice di primo grado e quest’ultimo, ritenendo invece fondata la pretesa dell’Agenzia, rigetta il ricorso della contribuente, che poi propone appello ottenendo l’accoglimento delle proprie lagnanze.
L’Ufficio allora ricorre in Cassazione ritenendo che «avrebbe errato la Commissione Regionale nel non applicare le regole di riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti» in quanto una volta fornita la prova, anche presuntiva, della natura di “cartiera” del soggetto apparentemente cedente spetta al contribuente di provare il proprio incolpevole affidamento.


Il giudizio di legittimità
E questa volta la Cassazione dà nuovamente ragione all’agenzia delle Entrate. In primo luogo, affinché possa essere coinvolto il cessionario nelle frodi “carosello” in presenza di apparente regolarità contabile della fattura, l’amministrazione deve provare gli elementi di fatto della frode. Ma anche la connivenza del cessionario, soprattutto quando emergano «elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto sulla inesistenza sostanziale del contraente». Pertanto, secondo la Cassazione, «qualora la Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l’onere a carico della medesima si intende assolto e grava sul contribuente l’onere della prova contraria».
In secondo luogo ha errato la Ctr quando «giudica insufficienti le prove offerte dall’Ufficio in quanto “fondate su presunzioni semplici” invece che su “valide e documentate prove”» in quanto l’Ufficio può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni.

L’ordinanza 5313/2015 della Cassazione

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