Nella Srl vigilanza e revisione possono essere affidate ad un unico soggetto
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, ma si limita a contenere un generico riferimento alle norme di legge, le funzioni di vigilanza (osservanza delle leggi dello statuto, articolo 2403 e seguenti del codice civile) e di revisione legale (regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione, decreto legislativo 39 del 2010) sono affidate ad un sindaco unico. Lo statuto può disporre la suddivisione delle due funzioni, nel qual caso anche il lettore può adottare la previsione delle due tipologie di controllo separate. Il settore di attività, che nel caso di specie si rifà al settore immobiliare, non incide in alcun modo sull’operatività delle norme di cui sopra.
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