Imposte

Lezioni di guida con Iva, silenzio sulle altre scuole

di Enrico Traversa

Dal 1° gennaio gli insegnamenti della scuola guida non saranno più considerati «prestazioni didattiche» esenti Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20, Dpr 633/1972 (direttiva Iva 112/2006 della Ue); è quanto sancisce l’articolo 32 del decreto fiscale 2020 (Dl 124/2019 convertito con legge 157/2019). Il legislatore italiano ha dato così attuazione alla sentenza della Corte Ue nella causa C-449/17 del 14 marzo 2019, che ha precisato che «la nozione di insegnamento scolastico o universitario non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida».

I confini dell’esenzione

La Corte, nel risolvere un problema specifico con a sentenza C-449/17, ne ha creato uno ben più complesso che è quello dell’interpretazione dei criteri generali utilizzati dai giudici Ue per stabilire i confini dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 132.1.i) della direttiva 112/2016. In forza di questo articolo gli Stati membri sono tenuti ad esentare da Iva «l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale……effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dalla Stato membro interessato come aventi finalità simili». Quanto alla definizione del concetto di “formazione professionale” lo stesso legislatore europeo è intervenuto per chiarire, all’articolo 44 del regolamento Ue di esecuzione 282/2011 che: «I servizi di formazione o riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione e l’aggiornamento professionale». Nessuna definizione è, invece, stata data dallo stesso legislatore Ue della nozione di “insegnamento scolastico e universitario”, come lamentato alla stessa Corte al punto 20 della sentenza C-449/17. Questo ha costretto i giudici Ue ad esercitare un ruolo supplente di legislatore tributario, specificando nella motivazione della sentenza C-449/17 che le attività di “insegnamento scolastico e universitario” esenti da Iva «si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il loro contesto» (punto 24) e che le stesse vanno riferite in generale: «a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze a parte degli allievi e degli studenti... » (punto 26). Da questa premessa deriva che: «l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e competenze aventi a oggetto un insieme ampio e diversificato di materie...».

La Corte è in tal modo andata oltre il criterio “istituzionale” che le era stato proposto dal suo Avvocato generale e che era quello di escludere dall’esenzione Iva i servizi di insegnamento che non sono parte integrante del sistema di istruzione delle scuole primarie, secondarie e superiori dei singoli Stati membri, in quanto forniti da soggetti non appartenenti a quel medesimo sistema generale di istruzione (paragrafi 13-17 e 35 delle conclusioni dell’Avvocato generale). La Corte ha preferito invece porre l’accento sul carattere “specialistico” dell’insegnamento svolto nelle scuole di guida, piuttosto che sulla loro estraneità rispetto al sistema generale di istituti di istruzione di ogni Stato membro, pubblici o privati riconosciuti.

Dubbi interpretativi

Questo criterio pone il problema dell’assoggettamento a Iva di due vaste categorie di istituti di insegnamento. Da una parte, vi sono i tanti istituti privati che preparano a degli esami pubblici di fine corso o di fine ciclo di studi e che, senza dubbio, trasmettono ai propri allievi «un sistema integrato di conoscenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie». Hanno anch’essi diritto all’esenzione all’Iva?

Dall’altra, vi è una miriade di scuole che rientrano lato sensu nel sistema generale di istruzione, o perché collegate a istituti pubblici di istruzione o università, o in quanto riconosciute da una pubblica amministrazione, ma che come le scuole guida impartiscono «un insegnamento specialistico», quali ad esempio le scuole di pilotaggio, gli istituti di insegnamento di discipline sportive, i centri linguistici collegati alle università o la generalità delle scuole di specializzazione. Seguendo alla lettera la logica della sentenza C-449/17, tutte questi enti dovrebbero essere assoggettati a Iva come le scuole guida, a meno che la loro attività di insegnamento non possa essere ricondotta alla «formazione o riqualificazione professionale», pure espressamente esente da Iva.

In conclusione, bene ha fatto il legislatore italiano ad assoggettare ad Iva soltanto le attività delle scuole guida oggetto della sentenza della Corte Ue, mantenendo d’altra parte inalterata all’articolo 10.1, n. 20 del Dpr 633/72 l’esenzione Iva generalmente prevista per le «prestazioni didattiche di ogni genere» rese o da istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da enti di natura non commerciale. E questo, in attesa che ulteriori prevedibili sentenze della Corte Ue apportino nuove precisazioni sul regime Iva delle attività di insegnamento. Tanto nuovo lavoro quindi in prospettiva, sia per i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, che per i consulenti fiscali.

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