Adempimenti

L’ecobonus ceduto si compensa con il codice tributo «6890»

di Luca De Stefani


Da ieri è possibile visualizzare nel proprio cassetto fiscale e compensare in F24 con il codice tributo 6890 il credito d’imposta 50% o al 65% acquisito da terzi e generato da interventi sul risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari. Con la risoluzione 74/E/2019 di ieri, infatti, è stato confermato lo stesso codice tributo utilizzabile per l’ecobonus sulle parti comuni (risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E).

Comunicazione
Sia per i capienti che per gli incapienti, per le cessioni dei crediti generati dagli interventi sul risparmio energetico «qualificato» agevolati al 50-65% su singole unità immobiliari, il provvedimento attuativo, con le indicazioni degli adempimenti da effettuare, è quello del 18 aprile 2019, prot. 100372. La comunicazione della cessione, a regime, va inviata all’agenzia delle Entrate entro il «entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa», mentre per le cessioni delle spese sostenute nel 2018, la presentazione doveva avvenire dal 7 maggio al 12 luglio 2019.

Cassetto fiscale
A regime, il credito d’imposta ceduto e relativo alle spese sostenute negli anni 2019 e seguenti sarà visibile nel «cassetto fiscale» del cessionario (La mia scrivania / Servizi per / Comunicare / «Piattaforma Cessione Crediti»), a partire dal 20 marzo dell’anno successivo, mentre per le spese sostenute nel 2018 è visibile a partire dal ieri (Guida all’utilizzo della procedura «Piattaforma cessione crediti»). Il cessionario, per utilizzarlo, deve appositamente accettarlo nel sito stesso. Anche il cedente può visionare nella propria area riservata l’operazione di cessione e l’informazione relativa all’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario. Nella «Piattaforma cessione crediti» vi sono tre sotto-aree relative alla Comunicazione, alle Attestazioni (per visualizzare e stampare le comunicazioni inviate e le relative ricevute) e all’Annullamento (per annullare le comunicazioni inviate, entro i medesimi termini previsti per l’invio).

F24
Come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, il cessionario dei crediti per i lavori sulle singole unità immobiliari può utilizzare il credito d’imposta acquisito in dieci quote annuali in compensazione in F24, utilizzando il codice tributo 6890 (sezione Erario, risoluzione 5 agosto 2019, n. 74/E e risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E). Per l’invio dell’F24, si possono usare solo i servizi di pagamento dell’agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e non quelli di pagamento delle banche o poste. La compensazione sarà possibile, a regime (cioè dalle cessioni dei crediti generati da spese sostenute dal 2019 in poi), dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, mentre per quelle spese sostenute nel 2018, a partire dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo aver effettuato l’accettazione della cessione nel proprio «cassetto fiscale» del sito dell’agenzia delle Entrate. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’agenzia delle Entrate ha confermato (risposta 2 del 31.05.2019 alle domande di Dichiarazioni24, si veda Il Sole 24 Ore dello stesso giorno), che non va riportato alcun dato relativo alla cessione del credito corrispondente alla detrazione nei modelli Redditi o 730, né da parte del cedente, né da parte del cessionario.
Nel modello F24, l’«anno di riferimento» è quello in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, quindi, ad esempio, per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 va indicato 2019, mentre per l’utilizzo della seconda quota, fruibile dal 1° gennaio 2020, va indicato 2020 e così via. La quota di credito che non viene utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità, potrà essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, «l’anno originario di fruibilità» (risoluzione 5 agosto 2019, n. 74/E).
E’ stato confermato, come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, che la quota di credito che non viene utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Quindi, in caso di incapienza di imposte o contributi pagabili in F24, l’eccedenza del credito d’imposta non viene persa, a differenza di quanto accadrebbe al cedente, in assenza di cessione, per la detrazione originaria nei modelli Redditi o 730.

Cessioni successive
Il cessionario può anche cedere, «in tutto o in parte», il credito d’imposta acquisito, dopo che tale credito è divenuto disponibile, cioè dopo l’accettazione e dopo il 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, mentre per le spese del 2018, dopo il 5 agosto 2019. Secondo il provvedimento, il «successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue». Per la circolare 18 maggio 2018, 11/E, è possibile «una sola eventuale cessione successiva a quella originaria» (quindi, massimo 2 cessioni).

Agenzia delle Entrate, risoluzione 74/E/2019

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